Bonus edilizi: dalle Entrate i chiarimenti su tutte le novità della legge di Stabilità 2016

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 18 maggio presenta una serie di osservazioni su tutte le novità introdotte in campo fiscale dalla legge di Stabilità 2016. Il documento si sofferma anche sulle caratteristiche che i dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti ed elettrodomestici devono possedere per usufruire della detrazione del 65 per cento. Ma, ancora più importante, si precisa che le spese per l'installazione dei dispositivi possono essere portate in detrazione anche in assenza di interventi di efficientamento energetico.

Sul fronte della cessione del bonus del 65 per cento, il fornitore non è obbligato ad accettare il credito d'imposta dal condòmino incapiente, come sostituzione del pagamento dovuto.

In stand by invece l bonus per i sistemi di videosorveglianza, che attende ancora il decreto del Mef con le relative istruzioni.

Bonus riqualificazione energetica 2016
i chiarimenti contenuti nella circolare 20/E dell'Agenzia delle Entrate

Detrazione fiscale per l'installazione di dispositivi multimediali

La detrazione del 65 per cento per le spese di efficientamento energetico è stata ampliata anche all'acquisto e all'installazione di dispositivi multimediali che consentono di controllare da remoto gli impianti di riscaldamento, di produzione dell'acqua calda e di climatizzazione all'interno delle singole abitazioni.

La grande innovazione della norma - afferma la circolare - consiste nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.

«Inoltre - continua la circolare - considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di "domotica" in questione l'importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65 per cento delle spese sostenute».

La circolare dettaglia le caratteristiche che i dispositivi devono avere, in particolare:

  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Detrazione per la riqualificazione energetica

La legge di Stabilità - ricorda la circolare delle Entrate - proroga al 31 dicembre 2016 il bonus del 65 per cento per le riqualificazioni energetiche. Un'agevolazione che spetta anche per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari (di cui all'allegato M del DLgs 311 del 2006), per l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Dalla legge di Stabilità nessuna modifica all'impianto normativo della detrazione, rimarca la circolare, ma la legge è intervenuta solo per allungare di un altro anno il bonus nella misura del 65 per cento. «Restano valide - si legge nel documento - le disposizioni istitutive dell'agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, salvo aggiornamenti che potrebbero essere introdotti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico per tener conto dell'adeguamento degli standard energetici, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l'applicazione».

Cessione ai fornitori della detrazione del 65 per cento

La legge di Stabilità, in caso di interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, ha introdotto la possibilità - per i condòmini che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) - di cedere la detrazione loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. La cessione della detrazione avviene sotto forma di credito ai fornitori.

Già a marzo l'Agenzia aveva emanato le prime istruzioni, e ora, la nuova circolare, dettaglia le caratteristiche dei possibili fruitori, ossia quei contribuenti che ricadono nella cosiddetta no tax area, i cui redditi sono esclusi dal pagamento dell'Irpef.

Il condòmino incapiente può cedere, sotto forma di credito, la detrazione spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico. Viene chiarito che i fornitori non sono, tuttavia, obbligati ad accettare il credito in sostituzione del pagamento loro dovuto.

Riqualificazione energetica negli IACP

Con la legge di Stabilità la detrazione per la riqualificazione energetica è stata allargata anche agli istituti autonomi di case popolari. La detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, relativamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Il bonus si applica - si legge nella circolare - anche agli interventi riguardanti «taluni immobili "patrimoniali" concessi in locazione, a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degli Istituti autonomi in questione, comunque essi siano denominati, i quali hanno come compito la gestione di tale patrimonio».

Ancora in stand by il credito d'imposta per la videosorveglianza

Manca ancora il decreto dell'Economia per dare il via all'applicazione del credito d'imposta spettante alle persone fisiche che sostengono, al di fuori dell'attività di lavoro autonomo o di impresa - spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme. Vi rientrano anche le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

«I criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite sopra indicato saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», ricordano dalla Entrate.

IL DOCUMENTO
Agenzia delle Entrate, circolare 28/E del 18 maggio 2016. Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti.

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