Dovrebbe essere varato fra qualche giorno in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che promette di riformare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), attuando la legge delega per la riforma della PA (legge 124 del 2015).
aggiornamento 15.06.2016
SCIA unica, conferenza di servizi, autorizzazione paesaggistica semplificata
via libera ai decreti in CdM
Presentare la SCIA attraverso il modulo standard, senza che l'amministrazione possa richiedere altra documentazione, altrimenti scattano sanzioni disciplinari per i responsabili della PA, era quanto annunciato dal Governo al termine del CdM che licenziò in via preliminare lo schema di DLgs, che poi è stato sottoposto al vaglio di Parlamento, Consiglio di Stato e Conferenza delle Regioni.
Ora il provvedimento ritorna in CdM per il varo definitivo. Ma sono molte le osservazioni alle quali il testo dovrà dare conto. Tra le più dure quelle del Consiglio di Stato, che aveva massacrato il DLgs della Madia.
vedi SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): duri i rilievi del Consiglio di Stato sul DLgs della Madia
Cos'è la SCIA "unica"
In caso di interventi che richiedono una SCIA, il cittadino presenta esclusivamente la documentazione contenuta nel modello unificato, recandosi allo sportello unico. Quindi, se dovessero essere necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni o asseverazioni, sarà lo stesso sportello unico a trasmettere la SCIA presentata dal cittadino agli altri enti interessati in modo che questi possano avviare i propri controlli e pronunciarsi sull'istanza.
Nel caso la SCIA sia vincolata ad atti di assenso, pareri o siano necessarie verifiche preventive, sarà l'amministrazione che riceve l'istanza ad acquisirli convocando una conferenza di servizi.
I rilievi del Consiglio di Stato e tre possibili scenari per la futura SCIA unica
I rilievi di Palazzo Spada furono molto duri. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l'articolo che prevedeva la presentazione di un'unica SCIA all'amministrazione di riferimento, pur in presenza di procedimenti complessi, era da riscrivere.
In particolare Palazzo Spada aveva individuato tre possibili scenari da prevedere per completare la normativa e renderla idonea a risolvere incertezze normative:
SCIA unica "limitata"
La prima opzione propone di limitare l'ambito di applicazione della SCIA ai casi in cui non è necessario dover richiedere ulteriori atti di assenso. Si tratta dei casi in cui l'avvio dell'attività è subordinato al solo possesso di requisiti predeterminati dalla legge (SCIA pura). Anche se, una scelta simile limiterebbe molto il campo d'azione della SCIA, come lo stesso parere rilevava.
La SCIA come la conosciamo oggi
La seconda opzione consiste nel considerare nel campo d'azione della SCIA anche i casi che necessitano di preventivi atti di assenso (Scia non pura). In questo caso la SCIA sarebbe presentata dall'interessato solo dopo aver ottenuto i nulla osta, i pareri e le autorizzazioni necessari.
Si tratta di uno scenario solo teorico, frutto di un ragionamento da parte del Consiglio di Stato sulle possibili modalità di considerare la SCIA, perché se fosse applicato in realtà nulla muterebbe.
SCIA con avvio ritardato dell'attività
La terza ipotesi prevede invece che, presentata la SCIA, sia l'amministrazione ricevente a raccogliere i vari atti di assenso (era l'ipotesi prevista dallo schema di Dlgs). Ma in questo caso l'efficacia della SCIA - affermava il Consiglio di Stato - dovrebbe essere differita al completamento del procedimento di autorizzazione e l'attività non potrebbe essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, così come, invece, prevedeva lo schema di decreto.
Se quest'ultimo scenario venisse applicato, secondo Palazzo Spada, l'attività dovrebbe essere avviata concretamente solo dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni. Anche se - veniva rilevato nel parere - ciò sarebbe anche contraddittorio rispetto alla definizione stessa di Segnalazione di inizio attività.
Ecco, allora, che il Consiglio di Stato aveva suggerito una sorta di sdoppiamento della SCIA. Da una parte la SCIA con avvio immediato dell'attività, da applicare quando non è necessaria la richiesta di pareri aggiuntivi (SCIA pura). Dall'altro una SCIA pensata come meccanismo al quale il privato potrebbe far ricorso per ottenere le autorizzazioni presupposte. In pratica uno strumento che servirebbe al cittadino per attivare l'amministrazione procedente e farle richiedere tutti i pareri, presupposti alla SCIA, attraverso una conferenza di servizi. Resta fermo che l'attività va avviata solo dopo l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.
Bisognerà vedere quale dei tre scenari sarà previsto nel decreto che il Governo, varerà, sembra, a breve.
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