IRAP e professionisti: niente obbligo se in studio c'è la sola segretaria

dalla Cassazione una sentenza che aggiorna la definizione di «autonoma organizzazione»

La presenza di una segretaria o di un collaboratore con mansioni esclusivamente esecutive non obbliga il professionista al versamento dell'IRAP. E ciò vale anche se la collaborazione non è occasionale. Dalla Corte di Cassazione arriva l'ennesima sentenza che va ad aggiungere un nuovo tassello alle cause che escludono il professionista dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

«Autonoma organizzazione»: ancora nebbia sulla definizione
speranze dal Jobs Act: il DDL sul lavoro autonomo

Con la nuova sentenza la Suprema corte va a "ritoccare" la definizione di «autonoma organizzazione», ossia quel requisito che, se verificato, fa sì che il contribuente sia obbligato a versare l'IRAP.

Un requisito non sempre ben chiaro, ma che va delineandosi a colpi di sentenze, alimentando, così, un grande contenzioso. Ecco perché le associazioni di professionisti chiedono a gran voce che sia una legge a mettere ordine in materia di IRAP, in modo da rendere le regole chiare.

La definizione di «autonoma organizzazione» che viene fuori dalle sentenze non è, infatti,  "limpida", ma sono tante le conclusioni, anche discordanti, che emergono in giurisprudenza.

E le associazioni che difendono gli interessi dei professionisti intravedono nel cosiddetto «Jobs Act degli autonomi», ossia il disegno di legge sul lavoro autonomo il cui esame è in corso al Senato, un'occasione per mettere ordine nell'intricata questione. Le associazioni chiedono, infatti, che sia quella l'occasione per rivedere e rendere chiare le regole in gioco.

(Per approfondire: Jobs Act autonomi: come rafforzarlo in 13 punti. Le richieste delle associazioni Le proposte di ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni).

Anche nella sentenza da poco pubblicata si legge di un doppio orientamento. Da una parte ci sono sentenze più "severe" nei confronti del contribuente, secondo le quali la presenza anche di un solo dipendente, anche se part time o addetto a mansioni generiche, basta ad obbligare il professionista al pagamento dell'IRAP. Secondo, invece, un orientamento più recente, bisogna capire se il lavoro svolto dal dipendente serva o meno «a potenziare l'attività produttiva». Solo in caso affermativo l'imposta è dovuta.

Professionisti ed esclusione dall'IRAP: la regola generale

Un professionista non è obbligato al pagamento dell'imposta solo quando la sua attività non ha una «organizzazione autonoma». La chiave di tutto è in questo requisito.

In generale, quindi, si ritiene che un professionista abbia un'organizzazione autonoma e quindi sia tenuto a pagare l'IRAP se:

» è responsabile della sua organizzazione e non è inserito in strutture soggette ad interessi e responsabilità di altri;

» impiega beni strumentali oltre il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o si avvale in modo non occasionale di collaboratori.

Questa la regola generale, poi spetta al giudice di merito e alle relative sentenze, che continuano ad accumularsi, distinguere caso per caso.

Cosa aggiunge la conclusione della Corte di Cassazione
Sentenza 9451 del 10 maggio 2016

Secondo la recente sentenza avvalersi di collaboratori non occasionali non basta a far scattare l'obbligo di pagamento dell'IRAP, ma queste collaborazioni devono costituire un valore aggiunto per lo studio, devono dare un contributo significativo all'attività specifica dello studio, e, dunque, apportare un «qualcosa in più», dicono le sentenze.

Non è facile capire quali tipologie di collaborazione possano ricadere in tale ambito, ma per ora la giurisprudenza, con la sentenza 9451/2016, non vi fa rientrare le mansioni di segretaria e quelle «meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico». In definitiva, la presenza di una segretaria o di un collaboratore con funzioni generiche ed esecutive non basta per attivare il requisito di autonoma organizzazione.

Quindi, secondo la nuova sentenza, la «autonoma organizzazione» (e quindi l'obbligo di pagare l'IRAP) scatta quando il contribuente:

» sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interessi altrui;

» impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività «oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».

IL DOCUMENTO

Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza 9451/2016

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