Il prossimo 26 agosto scade il primo quinquennio di formazione obbligatoria per i tecnici iscritti nelle liste del Ministero dell'Interno come esperti in campo antincendio. I professionisti che non hanno accumulato 40 ore di formazione tra corsi e seminari saranno sospesi dagli elenchi fino a quando non avranno completato il primo ciclo di formazione.
L'obbligo di aggiornamento è stato introdotto dal decreto dell'Interno del 5 agosto 2011 e da allora sono intervenuti circolari e chiarimenti e in ultimo una variazione al decreto, che hanno leggermente cambiato il quadro di riferimento. Alla luce delle modifiche intervenute negli ultimi tempi, inoltre, le scadenze per la formazione non sono uguali per tutti, ma ci sono da fare più distinzioni.
Inoltre, gli eventi formativi vanno scelti con cura, altrimenti si rischia di non vedersi riconosciute tutte le ore di aggiornamento realmente seguite. Vediamo quali sono le principali questioni e i relativi riferimenti normativi.
La normativa di riferimento per la formazione obbligatoria in campo antincendio
Formazione obbligatoria antincendio: la scadenza non è uguale per tutti
A distinguere la scadenza per la formazione obbligatoria aveva in parte già provveduto il decreto del 5 agosto 2011. Il provvedimento, infatti, divide i professionisti in due categorie: quelli già iscritti nelle liste del Viminale alla sua entrata in vigore (26 agosto 2011) e quelli, invece, iscritti dopo tale data.
Dunque per gli iscritti di vecchia data, i cinque anni entro i quali accumulare le 40 ore di formazione, scadono il 26 agosto 2016. Per i professionisti, invece, iscritti negli elenchi ministeriali dopo il 26 agosto 2011, i cinque anni vanno computati a partire dalla data di inserimento nelle liste.
In ultimo il Ministero dell'Interno, con decreto dello scorso 7 giugno, ha riscritto l'articolo 7 del decreto del 5 agosto 2011 riguardante il mantenimento da parte dei professionisti dell'iscrizione negli elenchi, andando a regolare le date relative al secondo ciclo di formazione obbligatoria. Si tratta di un provvedimento che chiarisce cosa accade quando si viene sospesi per mancato raggiungimento delle 40 ore di formazione.
Chi non riesce ad adempiere all'obbligo entro la scadenza fissata, viene sospeso fino a quando non accumulerà 40 ore di formazione tra corsi e seminari. Per questi professionisti, i successivi 5 anni di riferimento - entro i quali raggiungere il successivo traguardo delle 40 ore - scattano dalla data di riattivazione dell'iscrizione negli elenchi del Viminale.
Che caratteristiche devono avere i corsi e i seminari per l'antincendio
Per adempiere all'obbligo di aggiornamento non basta aver accumulato 40 ore di formazione, ma bisogna fare attenzione agli argomenti degli eventi formativi e tener conto di alcuni paletti che la Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica ha fissato tramite una circolare (Dcprev 7213 del 25 agosto 2012).
Bisogna prima di tutto distinguere tra seminari e corsi
I seminari sono monotematici e possono durare da 3 a 6 ore. I seminari possono concorrere solo fino ad un certo punto al raggiungimento del monte ore complessivo. Delle 40 ore, infatti, non più di 12 possono essere coperte tramite seminari.
I corsi possono affrontare più argomenti, sono formati da moduli di non più di 4 ore e ciascun corso può prevedere minimo 2 e massimo 4 moduli. Per il riconoscimento delle ore di formazione i professionisti devono superare un test finale.
Sia per i corsi che per i seminari non sono ammesse assenze, nemmeno parziali.
Gli argomenti di corsi e seminari li fissa in parte la normativa
I corsi e i seminari da seguire devono trattare almeno uno tra gli argomenti che la circolare del 2012 elenca, e i professionisti devono sceglierli con attenzione, cercando di differenziare quanto più possibile la scelta dei contenuti. Seguire, poi, un evento formativo già frequentato ovviamente non dà diritto al riconoscimento delle relative ore.
Gli argomenti elencati nella circolare
- Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva
- Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva
- Verifiche e manutenzione di prodotti, elementi costruttivi ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
- Procedimenti di prevenzione incendi
- Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza
- Regole tecniche di prevenzione incendi
- Argomenti di prevenzione incendi su specifiche esigenze o contingenze locali, da valutarsi di concerto con le strutture territoriali del Comando nazionale dei Vigili del fuoco.
Chi può organizzare i corsi e i seminari per l'aggiornamento obbligatorio antincendio
Sono tre le categorie di soggetti che possono organizzare corsi e seminari validi per l'aggiornamento obbligatorio in campo antincendio, ossia: Ordini o Collegi professionali, autorità scolastiche o universitarie (d'intesa con l'Ordine o Collegio professionale provinciale) e strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Ogni corso e seminario deve essere autorizzato dalla competente Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.
La formazione a distanza (FAD), per l'antincendio è sperimentale
La Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica ha dato il via alla formazione a distanza in via sperimentale per i corsi e i seminari. Viene introdotta la possibilità di organizzare eventi formativi, validi per l'aggiornamento obbligatorio, in modalità streaming, ma a patto che siano rispettate alcune condizioni.
In particolare, può esserci un centro organizzativo e poi più sedi sparse sul territorio nazionale, in cui il professionista può recarsi per seguire l'evento formativo e dove un rappresentante del soggetto organizzatore provvede alla verifica delle effettive presenze. Nel caso dei corsi, come avviene per gli eventi formativi tradizionali, al professionista viene sottoposto il test per la verifica finale.
di Mariagrazia Barletta
Normativa di riferimento per la formazione obbligatoria in campo antincendio. Decreti, circolari e note.
- Raccolta di disposizioni dal 2011 al 2016
- Ministero dell'Interno, Decreto 7 giugno 2016. Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- Dipartimento Vigili del Fuoco, circolare n.7888 22 giugno 2016 sulla FAD
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