È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dal 28 luglio il decreto legislativo che riforma la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), attuando, così, quanto la legge delega per la riforma della PA (legge 124 del 2015) aveva previsto in merito.
Sono due le novità più importanti. La prima riguarda l'introduzione della cosiddetta SCIA unica, ossia viene prevista la presentazione di un'unica segnalazione da parte del cittadino anche quando per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre comunicazioni, altre SCIA, o altre asseverazioni o notifiche. La seconda novità riguarda l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web i moduli unificati e standardizzati, che definiscono sia i contenuti di istanze, segnalazioni e comunicazioni, che la relativa documentazione da allegare. Un obbligo che si fa stringente: se gli enti locali lo disattendono, può intervenire direttamente la Regione competente attraverso poteri sostitutivi e scattano sanzioni disciplinari per i responsabili.
Alle novità relative alla cosiddetta SCIA unica, le regioni e gli enti locali devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2017.
Per approfondire:
Conferenza di servizi semplificata: cosa cambia con il nuovo decreto - Le nuove regole in vigore dal 28 luglio
La cosiddetta «SCIA unica»
La SCIA pura
In caso di interventi che richiedono una SCIA, il cittadino presenta esclusivamente la documentazione contenuta nel modello unificato, recandosi allo sportello unico, che di regola - afferma il decreto - deve essere telematico. Quindi, se dovessero essere necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni o asseverazioni, o notifiche sarà lo stesso sportello unico a trasmettere la SCIA presentata dal cittadino agli altri enti interessati in modo che questi possano avviare i propri controlli e pronunciarsi sull'istanza.
L'amministrazione che riceve l'istanza di SCIA, la trasmette «immediatamente» alle altre amministrazioni interessate, in modo che queste possano controllare la sussistenza dei requisiti di propria competenza. L'ufficio ricevente, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione della Segnalazione (30 giorni per la SCIA edilizia), nel caso accerti una carenza di requisiti, presenta all'amministrazione che ha ricevuto la SCIA, eventuali proposte motivate per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi.
Questo iter riguarda, in particolare, le sole attività «liberalizzate», ossia le attività per le quali l'amministrazione ha solo il compito di verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme.
In questi casi l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione certificata.
La SCIA non pura
Nel caso, invece, per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie anche autorizzazioni di qualsiasi tipo, espresse o perfezionate con il silenzio assenso, allora si è nel campo della cosiddetta SCIA non pura e in tal caso l'iter è diverso rispetto al caso precedente e prevede l'indizione di una conferenza di servizi.
Se, dunque, la presentazione della SCIA comporta l'acquisizione di atti di assenso, pareri di altri uffici o verifiche preventive, allora siamo nel campo delle attività non completamente liberalizzate, giacché queste comportano prima di tutto un'autorizzazione da parte di un'amministrazione, come ad esempio il via libera di una soprintendenza.
In questi casi l'interessato presenta l'istanza allo sportello unico e l'amministrazione ricevente convoca una conferenza di servizi e l'avvio dell'attività non può avvenire finché le autorizzazioni non vengono rilasciate. Il termine per la convocazione della conferenza di servizi, inoltre, ha inizio dalla data della presentazione della SCIA allo sportello unico.
La ricevuta vale come comunicazione di avvio del procedimento
Presentata la SCIA, all'interessato viene rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere (se ciò è previsto) o entro i quali il silenzio equivale all'accoglimento della richiesta.
La ricevuta vale come comunicazione di avvio del procedimento se riporta i contenuti che la legge sul procedimento amministrativo prevede per tale comunicazione (art. 8 della legge 241/1990).
La ricevuta, però, non è condizione di efficacia della SCIA. Quindi se la ricevuta non dovesse essere rilasciata, la segnalazione è destinata comunque a produrre i suoi effetti.
Lo sportello unico deve essere indicato sui siti web
Ogni amministrazione deve indicare sul proprio sito qual è lo sportello unico, di regola telematico, al quale inviare la SCIA. Per garantire più accessi sul territorio lo sportello unico può anche avere più sedi.
La modulistica unica e standardizzata: cosa cambia
In campo edilizio i modelli unici e standardizzati sono stati già adottati. I moduli unici per il permesso di costruire e per la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) erano stati approvati in Conferenza unificata a giugno 2014. Sono già stati predisposti, inoltre, i modelli per la Comunicazione di inizio lavori (CIL), per la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), adottati da tutte le Regioni a statuto ordinario. Poi, è toccato al modulo per la cosiddetta SuperDIA.
Secondo il monitoraggio relativo all'Agenda per la Semplificazione 2015-2017, pubblicata lo scorso marzo, la modulistica è stata adottata dal 70 per cento dei Comuni.
Ciò che cambia adesso per l'edilizia è l'introduzione di una linea più dura per far sì che i moduli siano realmente impiegati e che ai cittadini non venga chiesta documentazione in eccesso rispetto a quanto previsto nei modelli standardizzati, che comunque, differiscono tra una regione e l'altra.
Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare i moduli unici sul proprio sito istituzionale e se non lo fanno le regioni possono provvedere adottando misure sostitutive. Prima, però, devono assegnare agli enti interessati un congruo termine per mettersi in riga. L'azione della regione può essere attivata anche su segnalazione del cittadino.
L'amministrazione non può richiedere documentazione in più rispetto a quanto previsto nei modelli unici, né può chiedere documentazione di cui la PA sia già in possesso. Diversamente da quanto fino ad ora stabilito, vengono introdotte sanzioni.
La mancata pubblicazione dei modelli standardizzati e la richiesta di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista costituiscono illecito disciplinare «punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi».
di Mariagrazia Barletta
IL DECRETO LEGISLATIVO
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