Nessuno scampo per gli studi associati di professionisti: questi sono infatti sempre soggetti al pagamento dell'IRAP. Lo aveva messo nero su bianco un'importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione alcuni mesi fa (sentenza 7371/2016 del 14 aprile) e lo ha confermato Luigi Casero, viceministro dell'Economia, in un'interrogazione in Commissione Finanze alla Camera, che si è svolta il 6 ottobre. Nella sua risposta il viceministro ha anche detto che la questione è allo studio del Governo.
Gli studi associati, per la forma associativa con cui viene svolta l'attività professionale, sono da considerare strutturalmente organizzati e per essi non è necessario verificare la presenza del requisito dell'autonoma organizzazione, perché sono sempre soggetti al pagamento dell'IRAP. Questo affermava la sentenza di aprile. Una sentenza che ha ribaltato ciò che sembrava ormai un orientamento consolidato, secondo il quale il tributo non è dovuto se non sussiste il requisito di autonoma organizzazione.
L'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
Il requisito di «autonoma organizzazione» è quel requisito che, se verificato, fa sì che il contribuente sia obbligato a versare l'IRAP, ma la legge non ne ha mai ben definito i contorni. Sono le varie sentenze, spesso anche contrastanti, che col tempo hanno aggiunto nuovi tasselli all'argomento. Una situazione che continua ad alimentare un grande contenzioso.
In generale si ritiene che un professionista abbia un'organizzazione autonoma e quindi sia tenuto a pagare l'IRAP se:
» è responsabile della sua organizzazione e non è inserito in strutture soggette ad interessi e responsabilità di altri;
» impiega beni strumentali oltre il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o si avvale in modo non occasionale di collaboratori.
Questa la regola generale, poi spetta alle relative sentenze, che continuano ad accumularsi, distinguere caso per caso.
La parola al MEF
L'interrogazione parlamentare, proposta dall'onorevole Sestino Giacomoni, parte proprio dalla sentenza dello scorso aprile. Il punto è, dunque, l'assoggettamento all'IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo. La sentenza di aprile - affermano i deputati nella domanda formulata per il MEF - «rischierebbe di esporre molti contribuenti, non solo al versamento dell'IRAP "arretrata" ma anche degli oneri accessori, vale a dire sanzioni ed interessi».
Il viceministro Casero conferma in pieno le conclusioni della sentenza 7371/2016. C'è bisogno, dunque, di valutare il requisito di autonoma organizzazione solo se l'attività è esercitata in forma individuale, ma non serve per le società semplici e per gli studi associati, perché per questi l'IRAP è sempre dovuta. Anzi, sul fronte dell'assoggettamento ad IRAP degli studi associati, Casero non è d'accordo con gli interpellanti: nessun ribaltamento ci sarebbe rispetto a sentenze precedenti. Secondo il viceministro, infatti, «l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è univoco da tempo».
La questione IRAP a quanto pare non lascia indifferente l'Esecutivo. La questione è «attualmente all'attenzione del Governo, il quale ha costituito un apposito gruppo di lavoro volto a definire meglio, nel quadro degli equilibri di finanza pubblica, la tematica circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP stessa», conclude il viceministro nella sua risposta.
Mariagrazia Barletta
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