Professionisti e RC professionale: attenzione al vincolo di solidarietà

È importante che i professionisti pretendano dalla propria compagnia assicuratrice la giusta copertura per i casi di responsabilità solidale. Molto spesso, infatti, le polizze rispondono solo per la quota di responsabilità che compete all'assicurato, escludendo qualsiasi responsabilità di natura solidale. A mettere in guardia i professionisti è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha esaminato la questione attraverso il gruppo di lavoro "Ingegneria forense", coordinato dal consigliere Andrea Gianasso. Un lavoro a cui ha fatto seguito una circolare, diffusa per sensibilizzare gli iscritti sulla questione, che, ovviamente risulta delicata non solo per gli ingegneri ma anche per gli architetti.

«Il professionista - afferma il gruppo di lavoro "Ingegneria forense" - può essere gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale fra l'impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti (committente, progettisti, impresa, fornitori, ufficio di direzione dei lavori, collaudatori, manutentori, responsabili della sicurezza, etc..)».

La responsabilità solidale

Quando un professionista viene riconosciuto responsabile di un danno insieme ad soggetti, che possono essere, ad esempio, l'impresa e altri professionisti, può accadere che chi ha subito il danno decida di pretendere l'intero risarcimento da uno solo dei soggetti corresponsabili. In genere il danneggiato sceglie il soggetto più forte dal punto di vista patrimoniale, per essere certo di ottenere effettivamente quanto gli spetta.

Chi risarcisce l'intero danno ha, poi, diritto di rivalsa sugli altri soggetti corresponsabili, in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità. Ma, può anche accadere che, ad esempio, un altro soggetto corresponsabile dichiari il fallimento. Ed allora non sempre chi risarcisce l'intero danno riesce poi a recuperare le somme dovute dagli altri soggetti responsabili, così restano a suo carico anche le quote non imputabili ad una responsabilità propria. Nel caso, poi, in cui il giudice decida una condanna in solido, e uno o più responsabili non paghi quanto dovuto, per fallimento o perché insolvente, la quota di quest'ultimo viene ripartita tra gli altri corresponsabili.

Molto spesso, però, le polizze coprono solo la quota di responsabilità propria dell'assicurato ma non quella che deriva dal vincolo di solidarietà con altri soggetti. Quindi il rischio è, in alcuni casi, quello di restare scoperti.

Il riferimento: il Codice civile

Art. 2055. Responsabilità solidale. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 1292. Nozione della solidarietà. L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

 

Dal rischio di potersi trovare a corrispondere delle somme, perché non coperte dall'assicurazione RC professionale, deriva la raccomandazione del CNI, che scrive: «Appare assolutamente necessaria una sensibilizzazione degli iscritti sulla problematica espressa, affinché pretendano dalla propria compagnia assicuratrice la copertura anche per queste situazioni, inserendo nella polizza una clausola che preveda la copertura assicurativa anche per la quota di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili».

«Clausola che - si legge ancora nella circolare - per la miglior tutela di tutti gli interessati, sarebbe opportuno che fosse già prevista nel disciplinare d'incarico».

Clausola di "maggior temine" per una miglior tutela

I professionisti - viene ancora raccomandato dagli Ingegneri - per tutelarsi dovrebbero anche richiedere l'inserimento nelle polizze di una clausola cosiddetta di "maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento".

Si tratta di prevedere «un periodo di tempo (almeno 10 anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l'assicurato (o l'erede) può notificare all'assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un atto commesso, o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività concordato».

Mariagrazia Barletta

La circolare del CNI del 10 ottobre 2016

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