Il Milleproroghe, il tradizionale provvedimento di fine anno, varato per differire nel tempo termini di legge in scadenza, arriva in Gazzetta ufficiale, prendendo la forma di decreto legge (numero 244 del 30 dicembre 2016). Il provvedimento, entrato in vigore il 30 dicembre, ha spostato in avanti il termine entro il quale, per grandi ristrutturazioni e nuove costruzioni, le fonti rinnovabili possono limitarsi a coprire il 35 per cento del fabbisogno energetico legato al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Ad essere modificate sono le scadenze che il decreto legislativo sulla promozione dell'uso di rinnovabili (Dlgs 28 del 2011) aveva fissato per obbligare, nel caso di nuove costruzioni e di grandi ristrutturazioni, all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (eolica, solare, geotermica, biomassa, etc..), in una misura via via crescente negli anni. Previsioni che ora vengono viste al ribasso, frenando l'ambizioso calendario che il Dlgs 28 del 2011 aveva messo a punto.
Le parole chiave
EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE
(art. 1 comma 2, lettera m del Dlgs 28/2011)
Edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
• edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
•edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE (art. 1, comma 2, lettera n del Dlgs 28/2011):
• edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Nel caso di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti devono essere progettati e realizzati in modo che almeno il 35 per cento del fabbisogno energetico, legato sia alla produzione di acqua calda sanitaria che di energia per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, sia garantito dall'uso di fonti rinnovabili. Tale percentuale vale se il titolo edilizio è presentato entro il 31 dicembre 2017, dopodiché, per i titoli edilizi presentati dal 1° gennaio 2018, passerà al 50 per cento. È quanto viene stabilito per effetto del Milleproroghe, che ha spostato in avanti di un anno le precedenti scadenze, allontanando, così, nel tempo il raggiungimento degli obiettivi fissati in precedenza.
Resta ferma la disposizione secondo la quale, per nuovi edifici e per grandi ristrutturazioni, almeno il 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria deve essere coperto da fonti rinnovabili. Per il raggiungimento delle percentuali prescritte, non vale servirsi di «impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento» (Allegato 3, comma 2 del Dlgs 28 del 2011).
In tema "ambiente", il Milleproroghe contiene anche un altro differimento, che riguarda il Sistri. Ancora una volta, slitta di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, l'entrata in vigore degli obblighi relativi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Restano dimezzate anche le sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri e per il mancato pagamento del relativo contributo d'iscrizione.
Mariagrazia Barletta
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