Il Consiglio nazionale degli Architetti prende atto delle «difficoltà riscontrate da tutti gli iscritti nel conciliare la quotidiana attività professionale, legate al periodo di crisi congiunturale che ancora incide pesantemente sul mercato dell'architettura e dei lavori privati e pubblici» e emana una delibera - sottolineandone «l'immediata esecutività» - con la quale riduce da 90 a 60 i crediti formativi da accumulare nel triennio 2017/19.
La delibera arriva dopo le proposte di modifica al Regolamento per la formazione professionale continua che il Consiglio nazionale aveva predisposto, ma che, per diventare efficaci avevano bisogno del via libera del ministero della Giustizia e di essere pubblicate sul Bollettino ufficiale del dicastero. Pubblicazione che fino ad ora non è avvenuta (si veda la circolare del Cnappc numero 104 del 29 settembre 2016).
Le sanzioni: censura o sospensione per gli inadempienti
Ricordiamo che per gli architetti che non siano riusciti ad acquisire tutti i 60 crediti formativi previsti per il primo triennio sperimentale 2014-2016, scaduto il 31 dicembre, arriveranno la censura e la sospensione.
Due diversi provvedimenti applicati a seconda del numero di crediti formativi non raggiunti. Entra, però, in gioco anche il ravvedimento, che dà la possibilità di mettersi in regola entro il 30 giugno. Sarà solo dopo tale data che le segnalazioni arriveranno ai Consigli di disciplina, ai quali spetta il compito di avviare le procedure disciplinari.
Per approfondire:
Formazione continua:
censura o sospensione per gli architetti inadempienti dopo il primo triennio
Formazione continua e sanzioni:
Inarcassa: il professionista sospeso è temporaneamente cancellato dalla Cassa
Se a mancare sono fino a 12 crediti formativi (il 20 per cento dei crediti totali da accumulare nel triennio), la sanzione prevista è la censura, che non è altro che una dichiarazione formale delle mancanze commesse. Un numero superiore di crediti non acquisiti comporta, invece, la sanzione della sospensione, che durerà un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti. Significa che in quell'arco di tempo non sarà possibile esercitare la professione di architetto. La sospensione, lo ricordiamo, non equivale alla cancellazione all'Albo, al quale si resta iscritti. Ad esempio, infatti, l'iscritto sospeso è tenuto comunque al pagamento della quota annuale prevista dall'Ordine.
Ricordiamo anche che il professionista al quale viene applicata la sanzione della sospensione «viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, per tutto il periodo determinato dall'organo consiliare dell'Ordine» (si veda la nota che la Cassa degli ingegneri e architetti liberi professionisti ha gentilmente scritto per professioneArchitetto, in risposta ai nostri dubbi).
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