A quasi sei mesi dal primo forte sisma del 24 agosto, proseguono le verifiche di agibilità, attraverso le procedure AeDes (Agibilità e Danno in emergenza sismica) e FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto), attivata, quest'ultima, dopo gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre. I dati aggiornati al 19 febbraio riferiscono di 110.724 sopralluoghi di agibilità effettuati nelle Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.
«Su 43.853 edifici privati, il 45 per cento è risultato agibile, a cui si aggiunge un 6 per cento di edifici che non risultano danneggiati ma sono inagibili per rischio esterno, mentre il 30 per cento è stato dichiarato inagibile e i restanti hanno avuto esiti di parziale o temporanea inagibilità». Sono questi gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile.
Il lavoro su questo fronte è ancora tanto, anche perché in seguito agli eventi di fine ottobre, la procedura di verifica di agibilità è cambiata, così ora tocca ai privati, proprietari di immobili danneggiati e in possesso dei requisiti necessari per richiedere il contributo per la ricostruzione, incaricare i professionisti della compilazione delle schede AeDES, sulla scorta degli esiti delle procedure "veloci" cosiddette FAST che servono a capire se l'edificio è "agibile" o "non utilizzabile" da parte di chi lo abita.
Ricapitoliamo, allora, le principali informazioni ricavabili da decreti ed ordinanze, relativamente alla redazione delle schede AeDES.
Chi può compilare le schede AeDES
I requisiti per la compilazione delle schede AeDES sono stabiliti dall'Ordinanza numero 10 del Commissario per la ricostruzione (articolo 1). Possono compilarle i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili, «abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia». Altro requisito è l'iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati a intervenire nella ricostruzione.
Inoltre, il professionista che redige la scheda AeDES non necessariamente deve coincidere con il tecnico incaricato di elaborare il progetto per la riparazione dei danni o per la ricostruzione di un immobile distrutto da una delle sequenze sismiche iniziata dal 24 agosto scorso.
Schede FAST e AeDES
Nella ricostruzione privata, le verifiche di agibilità post-sismica attuate attraverso la scheda AeDES vengono svolte su quegli edifici che sono stati dichiarati non utilizzabili a seguito della verifica cosiddetta FAST finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente.
Il professionista che ha redatto la scheda FAST non può compilare, per lo stesso edificio, anche la scheda AeDES.
Scorcio dell'area Sae allestita a Norcia con le prime casette consegnate ai cittadini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Chi incarica il professionista della redazione della scheda AeDES
A seguito dell'esito di "non utilizzabilità" derivante dalla valutazione FAST, è il privato (o l'avente diritto) a conferire l'incarico direttamente al professionista per la compilazione della scheda AeDES. Tale passo è indispensabile al fine dell'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata.
La scheda AeDES viaggia insieme alla perizia giurata.
La tempistica
Entro 15 giorni dalla comunicazione della non utilizzabilità dell'edificio (o entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza n. 12 del Commissario straordinario, nel caso in cui la comunicazione ai proprietari fosse stata inviata prima della pubblicazione di tale ordinanza) i privati, che hanno diritto ai contributi per la ricostruzione e sono proprietari di immobili danneggiati e dichiarati non utilizzabili dalle schede FAST, possono incaricare i professionisti della redazione e consegna agli Uffici Speciali della Ricostruzione (o in mancanza agli uffici regionali individuati dai presidenti delle Regioni) delle schede AeDES, corredate dalle relative perizie giurate.
Insieme alla scheda AeDES, i professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione. Va, inoltre, adeguatamente giustificato il nesso di causalità tra danno ed evento sismico.
Ricevuto l'incarico per la redazione della scheda e della relativa perizia giurata, i professionisti hanno 15 giorni per chiudere il lavoro. Quanto al progetto di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio danneggiato, questo non può essere presentato prima di trenta giorni dal deposito della perizia giurata.
La scheda AeDES
La scheda Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica per il rilevamento dei danni venne utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997, poi è stata oggetto di revisioni. Col tempo è diventata lo strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari, ed è stata aggiornata con il DPCM. 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica. Tale DPCM contiene il manuale di compilazione della scheda AeDES.
C'è poi la scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, la quale, insieme al relativo manuale operativo, è stata approvata con il DPCM 14 gennaio 2015.
I casi in cui a coordinare le operazioni è ancora la DiComaC
Nonostante siano i privati a incaricare i professionisti per la redazione delle schede AeDES, ci sono casi in cui le attività di rilievo sono coordinate dalla DiComaC. Si tratta di eccezioni alla regola e sono elencate nell'Ordinanza 422 del Dipartimento della protezione civile. Tale coordinamento vale solo per i seguenti casi:
- edifici pubblici;
- completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
- edifici con scheda FAST con esito "sopralluogo non eseguito" per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES;
- sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST;
- sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito "D" di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.
Il limite delle 30 schede AeDES
L'Ordinanza 10 del Commissario per la ricostruzione aveva stabilito il numero massimo di schede AeDES che ciascun tecnico poteva compilare. Tale limite era pari a 30 schede e superarlo comportava la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti.
Questo limite è stato superato dal terzo decreto Terremoto, attualmente in corso di conversione. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES - stabilisce il Dl - non si applicano i limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dalle ordinanze commissariali, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.
Cosa accade se il professionista sbaglia la valutazione di agibilità
Gli Uffici speciali della ricostruzione controllano le perizie giurate, andando a valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
Nel caso di accertamento di una scheda AeDES «falsa o completamente errata», il professionista viene cancellato dall'elenco speciale. Se poi dovesse emergere una non congruità dell'esito della scheda con il quadro valutativo, si procede d'ufficio alla correzione, previo confronto con il professionista. Se ad un professionista sono contestate come incongrue più di tre schede AeDES la sua posizione verrà valutata dall'Osservatorio Nazionale, che potrà decidere per la sospensione o non iscrizione all'elenco speciale per un periodo da tre a nove mesi.
Il compenso del professionista "valutatore"
Il compenso per la redazione della perizia giurata relativa alla scheda AeDES rientra nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati, ossia nel contributo per le attività tecniche necessarie alla ricostruzione, che - entro un certo limite - sono a carico del Commissario per la ricostruzione.
In particolare, il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche legate alla ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500mila euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento.
La liquidazione del compenso della perizia giurata relativa alla scheda AeDES avviene al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, contestualmente al pagamento dei tecnici che hanno partecipato alla progettazione dell'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione.
Mariagrazia Barletta
Link e documenti utili
- FAQ "Qualificazione e compiti dei liberi professionisti" raccolte sul sito del Commissario per la ricostruzione;
- FAQ "Sopralluoghi e verifiche di agibilità" raccolte sul sito del Dipartimento della Protezione Civile
- Ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017
(Conferimento di incarichi ed elenco speciale dei professionisti) - Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016
(rilievi di agibilità post-sismica) - DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (GU Serie Generale n.33 del 9-2-2017)
- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189. (GU Serie Generale n.294 del 17-12-2016)
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