Gli architetti possono progettare opere di urbanizzazione primaria solo se di pertinenza di singoli edifici

La sentenza del Tar Campania

«La progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri». A dirlo è una recente sentenza del Tar Campania, che contribuisce a disegnare quel confine, non sempre netto, che separa la competenze degli ingegneri da quelle degli architetti.

La pronuncia del Tar arriva con la sentenza 1023 del 2017. A ricorrere al Tar era stata l'impresa, seconda classificata, alla gara (appalto integrato) per l'aggiudicazione dei lavori di completamento di alcune opere di urbanizzazione da realizzare nell'ambito di un Piano degli Insediamenti produttivi (Pip) del Comune di Puglianello (Benevento). L'impresa aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione, ritenendo, tra l'altro, illegittima l'indicazione, da parte dell'impresa giudicata vincitrice, di un architetto per la progettazione esecutiva delle opere.

Nella sentenza vengono citati gli articoli 51 e 52 del Regio decreto 2537 del 1925, «norme ancora in vigore che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri». E in base a questi che viene dedotto che la progettazione di opere viarie non connesse ai singoli fabbricati è di competenza esclusiva degli ingegneri.

REGIO DECRETO 2537 del 1925
Capo IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto
51. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative

Le precedenti sentenze di Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato vanno tutte nella stessa direzione, secondo il giudice amministrativo: «Appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo i casi che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili».

Nel caso della gara in discussione, le attività progettuali non riguardavano opere a servizio di singoli fabbricati - si legge nella sentenza - ma opere di urbanizzazione di un comparto del PIP.

TAR Campania, Sezione Prima, sentenza 1023 del 2017

 

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