Il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il decreto e le linee guida per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni. Si tratta del Dm che rende attuativo il sismabonus, ossia la detrazione fiscale potenziata dalla legge di Bilancio 2017 e differenziata in base al grado di sicurezza sismica conseguito attraverso interventi mirati sugli edifici. Maggiore è il miglioramento del comportamento alle azioni sismiche che si riesce ad ottenere e più alta è la percentuale di detrazione fiscale associata al bonus, grazie al quale è possibile scalare fino all'80 per cento della spesa sostenuta per interventi antisismici (percentuale che sale all'85 per cento in caso di condomìni).
Il provvedimento è stato presentato ieri, è efficace da oggi e consente già di «avviare progettazioni e pratiche edilizie», ha affermato il ministro Graziano Delrio. «Oggi parliamo non di ricostruzione - ha specificato il ministro - ma di un provvedimento molto atteso che dà il via alla stagione strutturale e organica della prevenzione. Il sismabonus è stato introdotto dalla legge di Stabilità, e al pari degli ecobonus, i cittadini avranno a disposizione uno strumento per ottenere la diminuzione del rischio sismico degli edifici».
Allegato al decreto, oltre alle linee guida, c'è anche il modello che i professionisti devono utilizzare per asseverare il grado di miglioramento simico conseguibile realizzando l'intervento progettato.
• Decreto Mit relativo alla classificazione sismica
• Linee guida per la classificazione sismica
• Modello per l'asseverazione del professionista
Otto classi di rischio: dalla A+ alla G
Allegate al decreto ci sono le linee guida che permettono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico. Otto le classi, che vanno dalla A+ alla G. Spetta al professionista che progetta l'intervento strutturale asseverare la classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile una volta eseguiti i relativi lavori. È l'entità del miglioramento sismico - misurata nel numero di classi di rischio che gli interventi permettono di scalare - a determinare la detrazione fiscale associata al sismabonus.
Operativo il sismabonus
La legge di Stabilità 2017, infatti, ha stabilizzato la detrazione per interventi antisismici nella misura del 50 per cento fino al 2021, calibrandola anche in base al risultato conseguito in termini di maggiore sicurezza sismica. Se grazie ai lavori si riesce a scalare una classe di rischio, allora la detrazione spetta nella misura del 70 per cento (75 per cento nel caso di condomìni). Se il passaggio è di due classi di rischio allora si può detrarre l'80 per cento della spesa sostenuta (85 per cento per i condomìni).
Mancava, dunque, il decreto appena pubblicato, per attivare la detrazione. La classificazione del rischio, in particolare, prende in considerazione più fattori, quali: il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni) e la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali (in base a robuste stime convenzionali basate anche sui dati della Ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009).
Per approfondire:
• Legge di Bilancio 2017: ecco come cambiano i bonus edilizi
La riduzione del rischio attestata da architetti e ingegneri
L'efficacia degli interventi messi in atto per ridurre il rischio sismico viene attestata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura. Architetti e ingegneri sono dunque i soggetti che possono asseverare l'entità del miglioramento sismico conseguibile con l'intervento progettato. Progetto e asseverazione vengono allegati alla Scia da presentare allo sportello unico competente per territorio.
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se nominato per legge), all'atto dell'ultimazione dei lavori e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
Le asseverazioni firmate in fase di progetto e le attestazioni post-intervento devono essere depositate allo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali.
Mariagrazia Barletta
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