Arriva l'ultimo importante tassello per la ricostruzione post-sismica dei luoghi colpiti dal terremoto del Centro Italia. È stata pubblicata l'ordinanza del commissario Vasco Errani che disciplina gli interventi di ripristino (con miglioramento sismico) e di ricostruzione di edifici residenziali, dichiarati inagibili con ordinanza comunale.
Vi rientrano le case adibite ad abitazione principale, quelle concesse in locazione e utilizzate come residenze e anche i locali per attività produttive ricompresi in edifici a destinazione prevalentemente residenziale, che abbiano subìto danno gravi o siano andati distrutti. Le Regioni e i Comuni, però, possono individuare porzioni di territorio, ritenute particolarmente vulnerabili dal punto di vista sismico e idrogeologico, nelle quali gli interventi di ricostruzione e ripristino non possono essere realizzati fino all'approvazione di un piano urbanistico attuativo.
Quanto agli interventi di miglioramento sismico, questi dovranno raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60 e dell'80 per cento di quelli previsti dalle Ntc per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale il raggiungimento di tali percentuali non è cogente, ma l'obiettivo è il conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con il valore del bene.
Le domande di contributo vanno presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017 «mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo Pec».
Nell'ordinanza è allegato lo schema di contratto di appalto.
Amatrice. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
La ricostruzione può essere realizzata anche in un altro luogo
Gli edifici che rientrano nelle classi L1, L2 e L3 (livelli di operatività), definite dall'ordinanza in base al grado di vulnerabilità e all'entità del danno subìto, che non siano dichiarati di interesse culturale e non siano sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici, possono essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso Comune, nel rispetto, ovviamente, degli strumenti urbanistici. Dovrà, però, esserci anche un via libera da parte del Comune, al quale spetta valutare se l'edificio non abbia alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico tale da ostacolare la ricostruzione in altro luogo.
Contributi coprono il 100 per cento dei costi, ad esclusione delle seconde case esterne ai centri storici ed escluse dal cratere
Per gli edifici compresi nei 140 Comuni del cratere, il contributo copre il 100 per cento dei costi ammissibili. Per gli immobili al di fuori del cratere l'accesso al contributo è vincolato alla dimostrazione del nesso tra danni subiti ed ultimi eventi sismici (asseverato dal professionista), ed è pari al 100 per cento per le prime case e per le seconde case inserite in centri storici. Per le seconde case, esterne al centro storico e non comprese nell'area del cratere, il contributo scende al 50 per cento.
Il contributo comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dei condomini. Copre, inoltre, i costi per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico. Comprende anche le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari.
Il costo ammissibile secondo computo metrico o stimato in base al costo parametrico
L'ammontare dei costi di ricostruzione o di riparazione da ammettere a contributo, sono determinati in base al computo metrico redatto seguendo il prezzario unico per la ricostruzione, o sulla base del costo convenzionale, se quest'ultimo dovesse risultare inferiore rispetto alla cifra venuta fuori dal computo. In particolare, il costo convenzionale va calcolato sulla scorta dei costi parametrici, differenziati per gravità di danno, e fissati dall'ordinanza del commissario Errani.
Coperto da contributo anche l'onorario del professionista
Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento ammesso e dunque coperte dal contributo per la ricostruzione o riparazione dell'edificio. Le spese tecniche, in particolare, comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede Aedes.
«Le spese tecniche per la progettazione e per le indagini preliminari al progetto - stabilisce l'ordinanza - possono essere ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese».
Il professionista è pagato direttamente dalla banca
Il contributo viene erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, tra quelli aderenti alla convenzione Cdp-Abi, direttamente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti responsabili della progettazione e direzione dei lavori, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.
Progetto e perizia asseverata nella domanda di contributo
L'ordinanza descrive punto per punto quale documentazione produrre per richiedere il contributo. Oltre al progetto con relativo computo metrico, è necessario allegare all'istanza, tra le altre cose, anche la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione, che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda Aedes o alla scheda Fast.
La domanda di contributo vale come Scia o PdC
La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti necessari, costituisce segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o equivale a domanda di permesso a costruire, in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.
La domanda di contributo vale anche come deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
La procedura
Entro 20 giorni, l'Ufficio speciale per la ricostruzione procede all'accertamento dei requisiti per la fruizione del contributo. In caso di esito positivo, nei successivi 60 giorni, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, richiede il controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale, propone il rilascio del titolo edilizio, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento, e indica il contributo ammissibile.
Mariagrazia Barletta
- Ordinanza numero 19 del Commissario per la ricostruzione
Ripristino e ricostruzione di immobili gravemente danneggiati
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