Per i concorsi di progettazione e di idee, la definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica può avvenire in due fasi. La prima - che impegna tutti i concorrenti - riguarda l'analisi e l'individuazione delle possibili alternative progettuali; la seconda - riservata al solo vincitore - prevede l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica vero e proprio, da consegnare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria.
A stabilirlo è il Correttivo al Codice degli appalti, ossia le disposizioni emanate ad integrazione e correzione del nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50 del 2016), licenziate in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e attese - per la pubblicazione - in Gazzetta Ufficiale.
In particolare, con l'articolo 93 del Correttivo sono state in parte modificate le procedure del concorso d'idee e di progettazione. La novità di maggior rilievo riguarda la divisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in due successive fasi di elaborazione, che, avendo come conseguenza la richiesta di un ulteriore approfondimento progettuale al solo vincitore, dovrebbe incidere sul peso del lavoro richiesto ai concorrenti, alleggerendolo notevolmente. Almeno, questo sembra essere l'intento delle nuove misure, ma saranno i successivi decreti ad entrare nel merito dei contenuti della progettazione.
La suddivisione in due fasi: nasce il documento di fattibilità delle alternative progettuali
Se, nell'organizzare un concorso di idee o di progettazione, la stazione appaltante decide di servirsi della possibilità di arrivare in due successive fasi al progetto di fattibilità tecnica ed economica, allora ai concorrenti viene chiesto di consegnare il documento di fattibilità delle alternative progettuali, descritto dall'articolo 23 del Codice, così come modificato dal Correttivo.
Per ora viene stabilito che con tale documento il progettista vada ad individuare e analizzare le possibili soluzioni progettuali alternative. Per definire le modalità di redazione di tale documento serve un ulteriore decreto. Ad occuparsene dovrà essere, infatti, il decreto del Ministero delle Infrastrutture, emanato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con i ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, che deve definire i contenuti dei tre livelli di progettazione.
Una volta stilata la graduatoria e deciso il vincitore, sarà solo quest'ultimo ad approfondire il discorso progettuale. Il vincitore avrà 60 giorni di tempo dalla data di approvazione della graduatoria per elaborare un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il Correttivo non precisa, però, se i 60 giorni scattano dall'approvazione della graduatoria provvisoria o definitiva, né viene indicato un obbligo di compenso per il vincitore impegnato nell'elaborazione del progetto di fattibilità.
Per lo sviluppo del progetto si privilegiano le professionalità interne alla stazione appaltante
Per i concorsi di progettazione viene stabilito che la stazione appaltante, una volta conclusa la procedura e qualora non provveda da sola ad elaborare i successivi livelli di progettazione, sia obbligata ad affidarli ai vincitori, ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale possibilità deve, però, essere espressamente prevista dal bando del concorso, nel quale va anche indicato l'importo da corrispondere ai vincitori in caso di affidamento di incarico.
Mariagrazia Barletta
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