Dpr autorizzazione paesaggistica semplificata: arrivano chiarimenti dal Mibact

L'ufficio legislativo del Ministero dei Beni culturali pubblica una nota contenente alcuni chiarimenti che riguardano l'applicazione del Dpr 31 del 2017, il regolamento che ha modificato l'autorizzazione paesaggistica semplificata e ampliato il numero di interventi considerati ad impatto zero sul paesaggio e dunque esonerati dal nulla osta del soprintendente. In particolare, la nota si sofferma sui procedimenti già in atto alla data di entrata in entrata in vigore del Dpr (6 aprile 2017), che dovranno uniformarsi alla nuova disciplina, in quanto il nuovo regolamento non prevede alcun periodo transitorio. Questa la regola generale che, però, incontra non poche eccezioni. 

Arriveranno - si legge nella nota - ulteriori approfondimenti analitici «anche alla luce delle prime esperienze applicative». 

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La regola generale: i procedimenti in corso vanno adeguati alle nuove disposizioni

Il regolamento - viene premesso nella nota emessa dal Mibact - prevede, per le Regioni a statuto ordinario, l'efficacia immediata delle misure in esso contenute. Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano adegueranno, invece, la propria legislazione «ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione».

Quanto ai procedimenti autorizzativi già in corso al 6 aprile 2017, questi vanno adeguati alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento. E ciò vale sia per gli interventi che ricadevano nel regime semplificato prima dell'entrata in vigore del Dpr 31/2017 e che restano in tale regime, e sia per gli interventi che dal regime ordinario sono passati a quello semplificato. Anche se, in realtà, non mancano eccezioni, come si vefìdrà più avanti.

«Per quanto riguarda i procedimenti pendenti - viene chiarito dal Mibact - in assenza di uno specifico regime transitorio, trova applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale tempus regit actum, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno di regola assoggettati al nuovo regime, sia quelli concernenti interventi che permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a quello semplificato».

Per l'intervento che da "semplificato" diventa "libero" c'è l'archiviazione dell'istanza

Fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale, quanto ai procedimenti in atto, relativi agli interventi assoggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata dal Dpr 139 del 2010 e poi liberalizzati dal nuovo regolamento, questi vengono archiviati dall'autorità procedente previa comunicazione al privato e alla soprintendenza.

L'eccezione: se il passaggio è dal regime ordinario a quello semplificato e la procedura ha superato i 60 giorni si applicano le vecchie disposizioni

Nel caso di interventi che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Dpr sono transitati dal regime ordinario a quello semplificato, ci sono da fare delle distinzioni.

1. Se il procedura di autorizzazione è già stata avviata superando la soglia di 60 giorni o se «è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica», il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente, «nel termine più lungo previsto dall'articolo 146».

2. Se l'amministrazione procedente ha già formulato al soprintendente la sua proposta di provvedimento, il procedimento deve essere concluso seguendo la procedura dettata dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Se l'istruttoria non è conclusa e se l'amministrazione procedente non ha ancora trasmesso la proposta di provvedimento alla soprintendenza, allora si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento.

Il caso degli interventi che restano sottoposti ad autorizzazione semplificata

Per gli interventi che erano sottoposti ad autorizzazione semplificata dal Dpr 139 del 2010 e che continuano ad essere soggetti all'iter semplificato, secondo la nota non è necessario distinguere se la procedura dovrà essere conclusa secondo le nuove o le vecchie regole, perché simili. Nonostante ciò, si invita comunque a prestare attenzione alla tempistica, variata con il nuovo regolamento.

«Restano, tuttavia, da approfondire - si legge nella nota - le conseguenze derivanti dal parziale decorso dei termini, entrambi qualificati come tassativi dall'articolo 11, dati all'amministrazione procedente (ridotti da trenta a venti giorni) per la trasmissione della proposta al Soprintendente, e a quest'ultimo per l'espressione del parere vincolante (ridotti da venticinque a venti) atteso il conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso».

«Appare ragionevole - continua la nota - applicare il nuovo regolamento nei casi in cui, tanto per l'amministrazione procedente che per il Soprintendente, siano comunque garantiti interamente i nuovi termini rispettivamente previsti».

 Mariagrazia Barletta

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