L'Agenzia delle Entrate ha inviato una nota ai Consigli e ai Collegi nazionali delle professioni tecniche per informare dell'avvio di controlli volti a verificare il corretto utilizzo, da parte dei professionisti, del servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali.
«In particolare si evidenzia - si legge nella nota - che il controllo è stato indirizzato alla verifica del rispetto delle procedure regolamentari, ossia che le visure richieste siano state finalizzate alla redazione di atti di aggiornamento catastale, alla stipula di atti notarili o a procedimenti giudiziari e che il professionista sia stato incaricato formalmente da un titolare di diritti reali sull'immobile o dall'Autorità giudiziaria».
Dpr 445 del 2000, articolo 76
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Le regole da seguire
L'Agenzia delle Entrate ricorda quanto stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 12 ottobre 2006, secondo il quale: «La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi».
Il soggetto che richiede la visura deve dichiarare (ai sensi del Dpr 445 del 2000) di essere «professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da parte di uno dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l'immobile, nonché dall'autorità giudiziaria». Inoltre, l'incarico professionale «è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di 5 anni».
Cosa si rischia in caso di inosservanza degli obblighi
L'inosservanza degli obblighi - conclude la nota - «può determinare una temporanea sospensione del servizio e, nel caso più grave, in cui il professionista non abbia avuto alcun incarico, può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
La circolare dell'Agenzia delle Entrate
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