In caso di lavori condominiali di efficientamento energetico, i soggetti incapienti - coloro che hanno un livello di reddito escluso da tassazione - possono cedere il loro credito fiscale anche alle banche. Arrivano, inoltre, gli incentivi per l'acquisto di case antisismiche nate da operazioni di demolizione e ricostruzione. Confermata l'estensione ai professionisti, a partire dal 1° luglio 2017, del meccanismo dello split payment.
Sono alcune delle misure che entrano nel disegno di legge di conversione della cosiddetta "manovrina", ossia il decreto varato dal Governo (Dl 50 del 2017) per aggiustare i conti pubblici in seguito alle richieste di Bruxelles, che poi ha inglobato un po' di tutto, tra cui misure per lo sviluppo e disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici dell'Italia centrale.
È atteso in Aula, alla Camera, il voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo sull'approvazione del Ddl di conversione in legge della "manovrina" (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). Poi il provvedimento passerà all'altro ramo del Parlamento.
Interventi di riqualificazione energetica dei condomìni
gli incapienti possono cedere il credito alle banche
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che di trovano nella cosiddetta no tax area potranno trasferire la detrazione fiscale non solo ai fornitori che hanno effettuato i lavori di efficientamento e ai privati non fornitori (così come stabilito dalla legge di Bilancio 2017), ma anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Si tratta di un intervento che dovrebbe servire a dare un ulteriore impulso ai lavori di efficientamento energetico nei condomini, già incentivati dalla legge di Bilancio 2017, che ha portato la detrazione a raggiungere anche quote pari al 70 e 75 per cento delle spese sostenute (si veda il riquadro in basso). Servirà, però, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisca nel dettaglio le modalità di cessione del credito.
Viene anche previsto un decreto del ministero dello Sviluppo economico (da emanare di concerto con il ministero dell'Economia) che vada a definire le modalità e le procedure che l'Enea dovrà seguire nell'effettuare controlli sulle attestazioni che i professionisti redigono per accertare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio fiscale del 70 e 75 per cento. Tale decreto dovrà essere emanato entro il 30 settembre 2017.
Per le attività di controllo è autorizzata in favore dell'Enea la spesa di 500mila euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
L'ECO-BONUS al 65, 70 e 75 %
A partire dal 2017 e fino al 2021, per effetto della legge di Bilancio 2017, gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni e gli interventi di efficientamento riguardanti tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, godono della detrazione del 65 per cento. Detrazione che può raggiungere anche quote più alte, arrivando a quota 70 o 75 per cento.
La detrazione delle spese sostenute può arrivare fino al 70 per cento se ad essere interessata è una parte consistente dell'involucro edilizio. L'incentivo, incrementato dunque di ulteriori cinque punti rispetto al 65 per cento, si ottiene per lavori sull'involucro che coinvolgano almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso.
La detrazione per i condomìni può arrivare anche fino al 75 per cento. È il caso di interventi sulle parti comuni messi in atto per migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Tali interventi devono conseguire «almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015».
Incentivi per l'acquisto di case antisismiche
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione che permettano una riduzione del rischio sismico, eseguiti su edifici ricadenti in zone classificate a rischio sismico 1, all'acquirente delle unità immobiliari spetta una detrazione del 75 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se rispetto all'edificio demolito, quello nuovo consente di scalare una classe di rischio. Se dalla demolizione e ricostruzione la riduzione del rischio consente di scalare due classi, allora la detrazione è pari all'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare. In ogni caso c'è un tetto con cui fare i conti: la detrazione spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Le due detrazioni del 75 e 85 per cento valgono anche se l'intervento di demolizione e ricostruzione comporta una variazione volumetrica.
Affinché la detrazione sia possibile, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare devono alienare l'immobile entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori.
I beneficiari del bonus possono anche optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Confermata l'applicazione dello split payment ai professionisti
Il meccanismo dello split payment viene esteso ai professionisti e si applica quando il committente è una pubblica amministrazione. In particolare, a partire dal 1° luglio, l'Iva addebitata in fattura non sarà più pagata al professionista, ma sarà la stessa pubblica amministrazione a versarla direttamente nelle casse dell'Erario.
Dunque la pubblica amministrazione paga al fornitore la fattura al netto dell'Iva, mentre la quota relativa all'Imposta sul valore aggiunto viene versata direttamente dalla pubblica amministrazione nelle casse del fisco, senza transitare nelle tasche del fornitore.
Per approfondire:
Split payment professionisti: obbligo confermato dalla "manovrina" pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Mariagrazia Barletta
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