Il commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, firma una nuova ordinanza (la numero 29) che allenta la stretta sul limite agli incarichi che i professionisti possono accettare nell'ambito della ricostruzione privata nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto scorso. Resta il limite di trenta incarichi per professionista e quello di 25 milioni di euro in riferimento all'importo massimo di lavori, ma crescono le deroghe rispetto a queste due regole base.
Innanzitutto, tali soglie non valgono per le prestazioni parziali, che comprendono diverse tipologie di incarico: rilievi dell'edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica. Per esse la soglia sale a 75 incarichi per professionista.
Inoltre, i limiti di 30 incarichi e di 25 milioni di euro si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti e agli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili ad uso produttivo. I due limiti non valgono, dunque, per gli interventi di riparazione immediata di edifici ad uso abitativo o produttivo che hanno subito danni lievi (come già era previsto prima dell'emanazione dell'ordinanza numero 29) e per la riparazione ad uso abitativo di immobili pubblici.
L'ordinanza nasce da un protocollo d'intesa siglato con la Rete delle professioni tecniche, che riprende e modifica in parte il precedente protocollo sulla base del quale era stata emanata l'ordinanza numero 12 del commissario straordinario per la ricostruzione. Con la nuova ordinanza (la numero 29) viene anche modificato il contratto-tipo che tutti i professionisti sono obbligati ad utilizzare negli incarichi post-sisma legati ad edifici oggetto di contributo, pena la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti abilitati a lavorare per la ricostruzione.
Amatrice - Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
L'eccezione delle prestazioni parziali
Può accadere che un professionista non si occupi dell'intera progettazione architettonica di un intervento di ricostruzione o riparazione, ma che, invece, sia incaricato solo di una progettazione parziale (come ad esempio la progettazione impiantistica) o che effettui solo un rilievo, o che svolga esclusivamente il ruolo di coordinatore per la sicurezza. In questi casi (non è inclusa la direzione dei lavori, che non è considerata una prestazione parziale) il limite alla concentrazione di incarichi diventa meno severo.
Per le prestazioni parziali - che comprendono rilievi dell'edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica - il limite al numero di incarichi sale a 75. Nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali (progettazione architettonica e direzione dei lavori) che parziali, il numero complessivo degli incarichi è pari a 75, di cui 30 per prestazioni principali e 45 per prestazioni parziali.
Numerose deroghe ai limiti fissati per prestazioni principali e parziali
Riprendendo la stessa logica della precedente ordinanza numero 12, anche l'ordinanza numero 29 stabilisce una serie di deroghe alle soglie fissate per evitare la concentrazione di incarichi.
Date le soglie relative al numero di incarichi parziali e principali e definito il limite massimo dei 25 milioni di euro, l'ordinanza delinea una serie di "sconti".
Tali soglie aumentano del 25 per cento in caso di società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare. L'incremento delle soglie è, invece, del 30 per cento in caso di società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare. Se i team includono almeno un giovane professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni, le due percentuali sono incrementate di ulteriori 5 punti, passando rispettivamente al 30 e 35 per cento.
Il mancato rispetto dei limiti
Il mancato rispetto dei limiti stabiliti, con l'intento di evitare la concentrazione di incarichi, comporta la cancellazione dei professionisti inadempienti dall'elenco speciale. Inoltre, il contributo riconosciuto per gli incarichi professionali viene revocato.
Infine, la condotta è suscettibile di valutazione sul piano deontologico.
Il commissario straordinario può decidere limiti "ad personam" in caso di comprovata affidabilità e professionalità
Il professionista che sta per avvicinarsi alle soglie stabilite, superando il 70 per cento dei limiti previsti (tenendo conto anche delle eventuali deroghe spettanti) può chiedere al commissario straordinario un'eccezione. Il Commissario può, per una sola volta e attraverso un apposito provvedimento, autorizzare l'assunzione di incarichi oltre i limiti previsti.
«L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti».
Resta la necessità di aprire un conto corrente dedicato
Il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi a tutte le prestazioni legate alla ricostruzione post-sisma con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività. Per ogni pagamento si deve far riferimento al Cup assegnato ai lavori.
Mariagrazia Barletta
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