Il Ministero delle Infrastrutture ha messo a punto il decreto che definisce tempi e modalità per l'introduzione del Bim (Building information modeling) negli appalti pubblici. Si tratta del Dm previsto dall'articolo 23 comma 13 del Codice degli appalti (DLgs 50 del 2016). Il testo, prima di essere emanato nella sua versione definitiva, è stato pubblicato per essere sottoposto a una consultazione pubblica, aperta dal 19 giugno. L'obiettivo - scrivono dal Mit - è raccogliere «i contributi di chi quotidianamente è coinvolto nell'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture».
La consultazione chiude il 3 luglio ed è ospitata sulla piattaforma on line messa a disposizione dal Formez alla pagina commenta.formez.it/ch/CodiceAppalti
Il testo è stato predisposto da un'apposita Commissione istituita dal Mit, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo accademico e della rete nazionale delle professioni dell'area tecnico-scientifica.
BIM - Building Information Modeling [mit.gov.it]
È un modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni nei settori dell'edilizia e delle infrastrutture. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e non proprietari.
La tempistica
Il Dm, tra le altre cose, sulla scorta degli importi posti a base di gara e della complessità dei lavori, fissa scadenze temporali che permetteranno al Bim di fare ingresso in modo graduale nel mondo degli appalti, a partire dal 2019.
«Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, - si legge nello schema di Dm - l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica»:
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Piani di investimento e di formazione per le stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti dovranno definire un programma formativo del personale per poter fronteggiare i futuri obblighi legati all'utilizzo del Bim e redigere un piano di investimento per l'acquisizione (e anche per la manutenzione e l'aggiornamento) degli strumenti di modellazione e di gestione informativa.
Commissione di monitoraggio
Viene inoltre prevista l'istituzione di una commissione di monitoraggio, con l'obiettivo si tenere sotto osservazione le dinamiche evolutive della digitalizzazione e della gestione informativa, così come accade in altri Paesi.
Per approfondire:
Relazione di accompagnamento della consultazione pubblica
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