Dopo il primo piano di interventi per la messa in sicurezza di una prima tranche di 69 chiese, avviato con l'ordinanza numero 23 del commissario per la ricostruzione, arriva un secondo programma finalizzato alla riapertura di luoghi di culto che abbiano subìto danni lievi in seguito agli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a partire dallo scorso 24 agosto. Il programma è attivato con una nuova ordinanza del commissario Vasco Errani, la numero 32.
Le chiese interessate dal secondo programma di intervento sono 111, per esse - in fase esecutiva - si valuterà se intervenire con opere provvisorie o se sia più opportuno, e dunque soprattutto più conveniente economicamente, realizzare direttamente opere definitive volte a restituire tali luoghi alle comunità. Le somme a disposizione sono pari a 29 milioni e 152mila euro, da suddividere tra le diocesi interessate, gli enti pubblici proprietari di edifici ecclesiastici e il Fondo edifici di culto (Fec), la cui amministrazione è affidata al ministero dell'Interno. Ad enti pubblici e Fec va una piccola "fetta" dei finanziamenti, pari a quasi 3,9 milioni di euro. L'elenco delle chiese interessate è contenuto negli allegati all'ordinanza.
In particolare, con l'ordinanza le diocesi interessate, che sono le principali destinatarie delle somme messe sul piatto (dei 111 interventi 100 fanno capo alle diocesi, 9 al Fec e 2 ai comuni di Pesaro e Isola del Gran Sasso), possono affidare la progettazione degli interventi e scegliere l'impresa che eseguirà i lavori.
I progetti per la riparazione o la messa in sicurezza vanno presentati all'Ufficio speciale per la ricostruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza numero 32, ossia entro il 24 luglio (l'ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del commissario straordinario).
I Vigili del fuoco ingabbiano la basilica di San Benedetto a Norcia - fonte: Ministero dell'Interno
L'istruttoria
I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti all'elenco speciale dei tecnici abilitati ad operare per la ricostruzione.
Inoltre, il tecnico incaricato della progettazione è tenuto ad asseverare il nesso di causa-effetto esistente tra danni riscontrati e gli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017. Per la perizia asseverata bisogna far riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Mibact del 23 aprile 2015.
L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità dei costi previsti e provvede a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo entro il termine di trenta giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata.
Se l'edificio di culto è sottoposto a tutela, il progetto passa anche al vaglio della Conferenza regionale, un apposito organo - presieduto dal presidente della Regione interessata - istituito con l'obiettivo di accelerare le pratiche volte al rilascio del nulla osta paesaggistico, di pareri ambientali e di autorizzazioni per beni culturali o edifici compresi in parchi naturali e aree protette.
Nel caso il proprietario della chiesa sia un ente pubblico o il Fondo Edifici di Culto, il Mibact predispone e invia al commissario straordinario del Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza numero 32, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e gli eventuali interventi definitivi di riparazione. L'affidamento dei lavori avviene attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Mariagrazia Barletta
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