È approdato in Gazzetta ufficiale e sarà in vigore dal 22 agosto, il Dpr che riordina la disciplina sulle terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto. Il provvedimento abroga una serie di leggi che regolava la materia, per riordinarle in un unico testo che ha anche il compito di apportare semplificazioni.
In particolare il Dpr riordina la legislazione riguardante la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Il nuovo regolamento disciplina, inoltre, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo classificate come rifiuti, nonché l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti. Infine è materia del nuovo Dpr anche la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
In particolare, viene introdotta una disciplina dettagliata e più chiara riguardo al deposito intermedio delle rocce e terre da scavo qualificate come sottoprodotti. Viene eliminato l'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.
Grandi cantieri: procedure più semplici per dimostrare il rispetto delle norme Ue e nazionali
Diventa, inoltre, più semplice l'iter da seguire per attestare che le terre e rocce da scavo di cantieri di grandi dimensioni soddisfano le norme Ue e quelle nazionali e che possono dunque essere qualificate come sottoprodotti. Procedura che diventa simile a quella della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Inoltre, la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo dei grandi cantieri, classificate come sottoprodotti, non sono più subordinati alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente. O meglio, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo (o dalla eventuale integrazione dello stesso), il responsabile avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti che qualificano le terre e le rocce da scavo come sottoprodotti.
Anche la procedura da seguire per apportare modifiche al piano di utilizzo diventa più veloce. Sempre per i grandi cantieri - in caso di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili - il piano di utilizzo può essere prorogato fino a due anni (e una sola volta). Per prorogarlo basta una comunicazione in via telematica al Comune e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
60 giorni per le verifiche di Arpa e Appa
Nel caso dei grandi cantieri, viene introdotto un limite temporale entro il quale l'Arpa e l'Appa devono svolgere le attività di analisi ad esse affidate per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo.
IL TESTO E I RELATIVI ALLEGATI
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