Per gli interventi di edilizia libera, che dunque non prevedono alcun titolo abilitativo, gli interessati sono tenuti - «nei casi previsti dalle vigenti disposizioni» - a presentare gli atti di aggiornamento catastale all'Agenzia delle Entrate. E devono farlo entro 30 giorni dalla modifica delle unità immobiliari oggetto degli interventi. È questa una delle novità introdotte dalla legge annuale sulla concorrenza che entra in vigore martedì 29 agosto.
Dallo stesso giorno dell'entrata in vigore della legge scattano i 60 giorni di tempo entro i quali, per una preciso elenco di interventi edilizi (si veda il paragrafo in basso), si è tenuti a provvedere all'aggiornamento catastale, altrimenti vengono irrogate "pesanti" sanzioni.
Aggiornamento catastale per gli interventi di edilizia libera
All'articolo 6 del Testo unico Edilizia (Dpr 380 del 2001) la legge sulla concorrenza aggiunge il comma 5. Con esso viene stabilito che chi effettua interventi di edilizia libera, dove necessario per legge, deve presentare la pratica per l'aggiornamento catastale all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. E, deve farlo entro 30 giorni dal verificarsi delle modifiche. Si tratta di un obbligo che vale per l'intero elenco degli interventi di edilizia libera, così come modificato recentemente dal decreto cosiddetto "Scia 2" (DLgs 222 del 2016).
Gli interventi di edilizia libera - articolo 6 del Tu Edilizia (modificato dal decreto Scia 2)
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Aggiornamento catastale entro 60 giorni se gli interventi sono in atto
Vengono, inoltre, fissate delle disposizioni transitorie per disciplinare l'aggiornamento degli atti catastali per alcune tipologie di opere, già attivate all'entrata in vigore della legge sulla concorrenza (ossia al 29 agosto 2017). In particolare, nel caso in cui siano stati già avviati interventi edilizi prima del 29 agosto 2017, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi (computati a partire dal 29 agosto), altrimenti scattano le sanzioni. Tali misure transitorie valgono per gli interventi che erano elencati all'articolo 6, comma 5 del Tu Edilizia, nella versione precedente all'entrata in vigore della legge sulla concorrenza.
In realtà, il comma 5 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla legge cosiddetta "Scia 2" (DLgs 222 del 2016). Come si legge anche nei dossier elaborati dal Servizio studi di Camera e Senato, bisogna far riferimento agli interventi richiamati dal comma 5 dell'articolo 6, prima che questo venisse abrogato dal decreto Scia 2. Si tratta, in particolare, degli interventi che erano soggetti a Cil (Comunicazione di inizio lavori) prima che questa venisse abolita dal decreto Scia 2. Per l'elenco delle opere soggette al periodo transitorio si veda il riquadro in basso.
Interventi richiamati dal comma 5 dell'articolo 6 del Tu Edilizia, in base al testo in vigore precedentemente alle modifiche apportate al Dpr 380/2001 dal decreto "Scia 2"
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
Sempre relativamente al periodo transitorio, superati i 60 giorni, da computare a partire dal 29 agosto, scattano le sanzioni. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di aggiornamento catastale da parte dell'interessato, l'Agenzia delle Entrate vi provvederà d'ufficio e al trasgressore si applicheranno le sanzioni amministrative. Gli importi delle sanzioni sono stati elevati, portandoli da un minimo di 258 ad un massimo di 2.066 euro dalla legge 311 del 2004 (articolo 1, comma 338), poi quadruplicati dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (articolo 2 comma 12).
Mariagrazia Barletta
IL TESTO
Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
(GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017)
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