In centro storico (zona omogenea A), in caso di intervento di restauro e risanamento conservativo, il cambio di destinazione d'uso è possibile attraverso la presentazione di una Scia. Andando contro la tanto discussa sentenza della Cassazione penale (numero 6873/2017), il Tar Toscana rafforza le conclusioni recentemente espresse dal legislatore che, con la cosiddetta "manovrina" (legge 96 del 2017), ha modificato la definizione di restauro e risanamento conservativo contenuta nel Testo unico Edilizia (articolo 3, comma 1, lettera c). La pronuncia del Tar Toscana (sentenza 1009 del 2017) assume un importante valore proprio perché arriva dopo l'entrata in vigore della manovra correttiva.
Ma procediamo con ordine. Secondo la citata sentenza della Cassazione il mutamento di destinazione d'uso di un immobile esistente, che si realizzi attraverso opere edilizie (anche di modesta entità), va sempre considerato come ristrutturazione edilizia, e quindi è sempre assoggettato a permesso di costruire. In definitiva, il cambio di destinazione d'uso non è contemplato in caso di lavori di restauro e di risanamento conservativo, questo dice la sentenza 6873 del 2017, che avrebbe potuto mettere a rischio interventi di riconversione di edifici storici in tutta Italia. Oggetto della sentenza erano alcuni interventi realizzati senza permesso di costruire sul Palazzo Tornabuoni-Corsi nel centro storico di Firenze.
È intervenuto, allora, il legislatore e l'occasione per modificare il Testo unico Edilizia è arrivata con la manovra correttiva, diventata legge. Con essa si afferma che il cambio di destinazione d'uso è possibile in caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, purché la nuove funzioni siano compatibili con il carattere tipologico, formale e strutturale dell'edificio e se conformi alle prescrizioni del piano regolatore e dei piani attuativi.
Per approfondire:
Restauro con cambio di destinazione d'uso: la nuova definizione va in vigore con la "manovrina"
La sentenza del Tar Toscana
La sentenza del Tar Toscana va nella stessa direzione della manovra correttiva e ancora una volta oggetto del contenzioso è un cambio di destinazione d'uso (da residenza a sede bancaria) di un immobile del centro storico di Firenze.
Secondo i giudici amministrativi le conclusioni a cui era giunta la sentenza della Cassazione non sono condivisibili «in quanto - si legge nella sentenza - hanno l'effetto di sancire una sostanziale equiparazione tra istituti che nel nostro ordinamento sono riconducibili a fattispecie del tutto differenti (la ristrutturazione edilizia e il restauro e il risanamento conservativo), prevedendo la necessità del permesso di costruire per il solo fatto che l'immobile insista nella "zona A" e, ciò, a prescindere da un esame delle caratteristiche del singolo intervento».
La definizione di restauro e risanamento conservativo contenuta nel Tu Edilizia non esclude espressamente il mutamento di destinazione d'uso. «Detta disposizione - affermano i giudici - prevede espressamente "l'ammissibilità" di quei mutamenti di destinazioni d'uso che risultino essere compatibili con lo strumento urbanistico, mediante la realizzazione di interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, poste in essere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso».
Gli interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo - viene precisato dai giudici riferendosi a precise conclusioni a cui è giunto il Consiglio di Stato - «presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie».
«È noto, infatti, - si legge ancora nella sentenza - che affinché un intervento edilizio possa essere qualificato come restauro e risanamento conservativo occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio senza modifiche all'identità, alla struttura e alla fisionomia dello stesso, essendo detto intervento diretto alla mera conservazione, mediante consolidamenti, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, dell'organismo edilizio esistente, ed alla restituzione della sua funzionalità».
La sentenza ricorda anche l'intervento del legislatore, arrivato con la manovra correttiva (legge 96 del 2017). La modifica - secondo il Tar Toscana - «ha introdotto una terminologia diretta a riaffermare, con maggiore chiarezza e incisività, come siano sempre da ricomprendere, nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo, anche gli interventi diretti a realizzare un mutamento delle destinazioni d'uso».
Mariagrazia Barletta
IL TESTO
Sentenza del Tar Toscana 1009/ 2017, pubblicata il 28 luglio 2017
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