Bilancio 2018: per i condomìni l'ecobonus si unisce al sismabonus con una detrazione fino all'85 per cento

Per i condomìni arriva la nuova detrazione fiscale che unisce ecobonus e sismabonus. La novità è stata introdotta nel disegno di legge di Bilancio nel suo passaggio alla Camera, dove domani è previsto il via libera con voto di fiducia. Del nuovo bonus potranno beneficiare i condomìni che riescono a ridurre il rischio sismico e contemporaneamente a migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile, mettendo in atto un unico grande intervento.

Si tratta di una misura che era allo studio del Governo con l'obiettivo di rendere più appetibile il bonus sismico mai decollato, come lo stesso ministro Graziano Delrio aveva riferito nell'audizione del 28 settembre presso la commissione Ambiente della Camera. Come veniva sottolineato anche nel rapporto Casa Italia, infatti, potrebbe risultare conveniente unire interventi di miglioramento sismico con quelli di riqualificazione energetica degli edifici. L'Enea, in alcuni studi prototipali, ha riscontrato, infatti, una risparmio del 30% sui costi se, anziché mettere in atto separatamente gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, si punta a realizzare un unico intervento integrato.

La nuova detrazione che fonde ecobonus e sismabonus non va a sostituire l'incentivo per la messa in sicurezza sismica degli edifici che resta in vigore così come delineato dalla manovra dello scorso anno. Dunque, si tratta di un incentivo aggiuntivo sia rispetto all'eco-bonus che al sismabonus fino ad ora in vigore. In particolare il sismabonus resta confermato fino al 2021 nella misura del 50 per cento, con la possibilità di far salire la detrazione al 70 per cento (75 per cento nel caso di condomìni) se - in seguito ai lavori - la riduzione della vulnerabilità conseguita permette di classificare l'immobile nella classe di rischio immediatamente inferiore a quella di partenza. Così come stabilito dalla manovra 2017, con un "salto" di due classi di rischio si continua a detrarre l'80 per cento della spesa sostenuta (85 per cento per i condomìni).

Come si diceva, inoltre, la nuova detrazione è aggiuntiva anche rispetto al bonus fiscale per interventi di riqualificazione energetica applicati alle parti comuni dei condomini o all'intero stabile condominiale.

Le caratteristiche del nuovo incentivo

Il nuovo bonus si applica agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica. La detrazione spetta nella misura dell'80 per cento se grazie ai lavori si riesce a scalare una classe di rischio. Il riferimento per la valutazione della riduzione della vulnerabilità è il decreto per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni emanato lo scorso marzo dal ministero delle Infrastrutture, insieme alle linee guida che lo accompagnano.

È l'entità del miglioramento sismico conseguito - che si identifica con il numero di classi di rischio che gli interventi permettono di scalare - a determinare la detrazione fiscale associata al nuovo bonus. In particolare, se gli interventi determinano un miglioramento tale da permettere un "salto" di almeno due classi, allora la detrazione fiscale spetta nella misura dell'85 per cento.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari comprese nell'edificio.

Ecobonus prorogato al 2018 e confermato il super-bonus per i condomìni

Resta confermata la proroga al 2018 del bonus del 65 per cento per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari. Inoltre, resta attiva fino al 2021 la detrazione del 65 per cento per interventi applicati alle parti comuni dei condomini o all'intero stabile condominiale. Viene mantenuta in vita fino al 2021 anche la detrazione maggiorata del 70 e 75 per cento riservata a interventi, sempre di riqualificazione energetica dei condomìni, ma che rispettino precisi requisiti (si veda a tal proposito l'articolo Ecobonus, ecco come cambia con il DDL di Bilancio 2018).

In riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, scende al 50 per cento la detrazione per la sostituzione di infissi e per l'acquisto di schermature solari.

Novità per gli impianti di climatizzazione

Nel passaggio alla Camera ha subito modifiche la detrazione per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale. In particolare, dal 2018, la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione spetta nella misura del 50 per cento, ma solo se l'efficienza della caldaia è pari almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue 811 del 2013. Se il rinnovamento dell'impianto non rispetta tale requisito non si ha accesso all'agevolazione. Se, però, all'impianto dotato di caldaia a condensazione di efficienza pari almeno alla classe A di prodotto si uniscono sistemi di termoregolazione evoluti allora la detrazione sale al 65 per cento.

Si arriva a detrarre il 65 per cento delle spese anche se i vecchi impianti di climatizzazione invernale vengono rimpiazzati da impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione «assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro». Detrazione del 65 per cento anche per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Mariagrazia Barletta

 

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