Il ministero delle Infrastrutture ha adottato e pubblicato sul suo sito ufficiale il decreto che fissa modalità e tempi per la progressiva introduzione del Bim (Building information modeling) negli appalti pubblici per opere edilizie e infrastrutture. Il regolamento va in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione (avvenuta il 12 gennaio) sul sito del ministero, ossia il 28 gennaio 2018. Il decreto - va ricordato - era previsto dall'articolo 23 comma 13 del Codice degli appalti (DLgs 50 del 2016).
Sulla scorta degli importi posti a base di gara e della complessità dei lavori, il Dm fissa scadenze temporali che permetteranno al Bim di fare ingresso in modo graduale nel mondo degli appalti, a partire dal 2019. È già prevista l'adozione del Bim in via facoltativa, mentre l'obbligo scatterà a partire dal 1° gennaio 2019 per opere da 100 milioni e più, per poi essere allargato, gradualmente, alle opere di minore importo. L'obbligo viene via via esteso per importi minori a partire dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.
Introduzione graduale dell'obbligo
Più in particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere l'utilizzo obbligatorio di metodi e degli strumenti elettronici di modellazione secondo la seguente tempistica:
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alle soglie comunitarie (qui quelle in vigore dal 1° gennaio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023; per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La Pa dovrà prepararsi con un piano di formazione e acquisizione di strumenti hardware e software
Le stazioni appaltanti dovranno definire un programma formativo del personale per poter fronteggiare i futuri obblighi legati all'utilizzo del Bim e redigere un piano di investimento per l'acquisizione (e anche per la manutenzione e l'aggiornamento) degli strumenti di modellazione e di gestione informativa.
Commissione di monitoraggio
Viene inoltre prevista l'istituzione di una commissione di monitoraggio, con l'obiettivo di tenere sotto osservazione le dinamiche evolutive della digitalizzazione e della gestione informativa, così come accade in altri Paesi.
Nessun riferimento alla norma UNI 11337
Un tema oggetto di dibattito è il mancato riferimento, nel testo del Dm, alla norma Uni 11337 sulla gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni. Secondo il Cni (il parere è affidato ad una circolare di dicembre) il riferimento alla norma Uni sarebbe stato «utile, pur se, ovviamente, non cogente, perché, in ogni caso, chi affronterà il tema del capitolato informativo e, quindi, del progetto, dovrà necessariamente fare riferimento a standard consolidati». «L'ufficio legislativo del Ministero - continua il Consiglio nazionale degli ingegneri - in nome di una poco comprensibile difesa della concorrenza, ha optato per non mettere alcun riferimento limitandosi a richiamare l'art.68 del Codice. In ogni caso il lavoro di Uni sarà oggetto anche dei processi formativi di cui sopra e costituirà, comunque, il riferimento normativo più agevole per i professionisti del settore e per le stazioni appaltanti».
Mariagrazia Barletta
IL TESTO - DECRETO BIM
Decreto del ministero delle Infrastrutture numero 560 del 1° dicembre 2017
pubblicato il: - ultimo aggiornamento: