Un credito di imposta del 75 per cento per chi pianifica investimenti in campagne pubblicitarie, acquistando spazi su giornali, quotidiani e periodici, nazionali e locali, o su Tv e radio locali, analogiche o digitali. Possono beneficiarne imprese e lavoratori autonomi, dunque anche i professionisti, purché la spesa superi almeno dell'1 per cento il valore degli investimenti in pubblicità effettuati nell'anno precedente.
Il bonus è stato introdotto dalla manovra correttiva (decreto legge 50 del 2017, articolo 57-bis), e poi il decreto fiscale (Dl 148 del 2017) ha stanziato le relative risorse per il 2017-18, che ammontano a 62,5 milioni di euro. Per rendere l'incentivo operativo serve ancora un apposito regolamento - in via di emanazione - che prederà la forma di un Dpcm.
In attesa del regolamento, per permettere a chi interessato di iniziare a programmare eventuali investimenti in pubblicità, il dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato un documento che dettaglia le caratteristiche dell'incentivo, anticipando in parte i contenuti del regolamento «di prossima adozione».
Chi può beneficiare del bonus pubblicità
Possono beneficiare del bonus i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dunque anche i professionisti. Per accedere al beneficio fiscale, l'investimento in campagne pubblicitarie deve, per valore, superare dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Dunque, se nel 2017 si è speso 10mila euro, nell'anno successivo bisogna aver speso in «analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente - dice la legge», almeno 10.100 euro.
L'entità del bonus
Più gli investimenti incrementano di anno in anno e più interessante si fa l'incentivo. Il credito di imposta è, infatti, del 75 per cento e si applica sul valore incrementale dell'investimento. In pratica si calcola sulla differenza tra l'investimento effettuato nell'anno in corso e quello relativo all'anno precedente. Il credito di imposta è poi elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
I bonus fanno i conti con l'entità delle risorse stanziate
Per finanziare il bonus sono stati stanziati 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per investimenti sulla stampa. Una quota di questi 50 milioni, pari a 20 milioni di euro, è destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati a partire dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017 sulla stampa (compresi i giornali on line). Per il 2017 non sono, dunque, coperti gli investimenti in pubblicità su emittenti radio-televisive. I restanti 30 milioni sono riservati agli investimenti effettuati nel corso del 2018, sempre sulla stampa.
Gli altri 12,5 milioni coprono le spese in pubblicità che nel 2018 trovano spazio presso emittenti radio-televisive.
C'è anche un altro dato con cui fare i conti: il numero di potenziali beneficiari del bonus che presenteranno richiesta. Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore al 75 per cento del valore incrementale dell'investimento (o 90 per cento per microimprese, Pmi e start-up innovative) nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Nel caso, invece, in cui le risorse stanziate superino le somme dovute ai richiedenti, allora le eccedenze andranno a incrementare la dotazione finanziaria dell'anno successivo.
Le testate devono essere iscritte presso il competente tribunale
Per l'accesso all'incentivo, «gli investimenti pubblicitari - si legge nei chiarimenti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile».
«Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo».
Il credito utilizzabile solo in compensazione
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
La domanda: probabile click-day dal 1° marzo
Gli interessati presentano un'apposita domanda. Si tratta di una comunicazione telematica da inviare su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, usufruendo di una "finestra temporale", che - si legge nei chiarimenti - «potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno».
Mariagrazia Barletta
IL TESTO CON I CHIARIMENTI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, credito di imposta a favore degli investimenti pubblicitari incrementali
pubblicato il: