Come vengono valutate le certificazioni linguistiche. Come si effettua il pagamento del diritto di segreteria se si concorre per più classi di concorso. Quali titoli danno diritto al bonus di 19 punti. Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato le risposte alle Faq, fornendo chiarimenti sulla procedura per l'iscrizione al concorso a cattedra 2018 riservato agli abilitati. Procedura che chiude il 22 marzo.
Ogni aspirante docente può concorrere per più classi di concorso, presentando un'unica domanda di partecipazione attraverso Polis, il sistema per l'invio di istanza online del Miur. I candidati devono essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado. Va ricordato che le classi di concorso sono state di recente modificate mediante un decreto ministeriale (Dm 259 del 2017) che è andato a modificare il Dpr 19 del 2016.
Si veda anche:
• Concorso a cattedra 2018, decreto per la selezione degli abilitati pubblicato in Gazzetta ufficiale
• Concorso a cattedra 2018: al via le candidature. Il bando per abilitati pubblicato in Gazzetta ufficiale
Le risposte alle Faq sciolgono diversi dubbi
Quanto al pagamento del diritto di segreteria di 5 euro, viene chiarito che deve essere effettuato, «distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più classi di concorso, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso/posto per cui si concorre».
Alcune delucidazioni vengono chieste in merito al bonus di 19 punti attribuito alla valutazione di precisi titoli. Nello specifico, viene chiarito quali titoli di abilitazione diano diritto a tale bonus, che, va ricordato, è previsto nella tabella A allegata al decreto che fissa le regole per l'espletamento del concorso (Dm 15 dicembre 2017). I titoli che danno diritto al riconoscimento dei 19 punti «sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374». Tra questi vi è l'abilitazione conseguita, a seguito di specifica selezione, presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (le vecchie Ssis) o attraverso la frequenza ai percorsi di tirocinio formativo attivo.
Sempre in riferimento alla valutazione dei titoli, il Miur chiarisce che sono valutabili le certificazioni linguistiche di livello C1 e C2 relative al francese, all'inglese, al tedesco, allo spagnolo e a qualsiasi altra lingua straniera.
Infine, se si posseggono titoli ma non si è certi che potranno essere oggetto di valutazione, conviene comunque dichiararli. «Il candidato - si legge nella risposta alla 19esima Faq - può dichiarare tutti i titoli in suo possesso, è esclusiva competenza delle commissioni di concorso valutare i titoli in base alla tabella punteggi allegata al DM 995/2017. Non rappresenta falsa dichiarazione dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissioni non valutabili. Per qualsiasi precisazione o dichiarazione titoli che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda, si invita a utilizzare la sezione note».
di Mariagrazia Barletta
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