È già attivo su Inarcassa On Line l'applicativo che permette di richiedere la deroga al soggettivo minimo. L'eventuale domanda di adesione va inviata entro il 31 maggio.
Entro tale data, gli architetti e gli ingegneri iscritti ad Inarcassa possono chiedere di versare il 14,5 per cento dei redditi effettivamente prodotti nel 2018, derogando, così, al contributo minimo soggettivo, che quest'anno dovrebbe essere pari a 2.310 euro, trenta euro in più rispetto allo scorso anno. Il Consiglio di amministrazione di Inarcassa, infatti, lo scorso 26 gennaio ha deliberato la rivalutazione Istat di pensioni e contributi all'1,1 per cento. Deliberazione che deve ricevere il via libera dai ministeri vigilanti.
Quanto alla deroga al soggettivo minimo, si tratta di una possibilità che la Cassa attiva da alcuni anni e che può rivelarsi interessante per chi prevede di non riuscire a raggiungere una certa soglia di reddito. Più in particolare, se il 14,5 per cento del proprio reddito professionale non raggiunge la cifra fissata per il contributo minimo obbligatorio, allora l'opzione di deroga ha senso.
La deroga e la soglia di reddito 2018
Per quest'anno, dunque, la deroga riguarda coloro che prevedono di non raggiungere la soglia di 15.931 euro di reddito (15.931*0,145=2.310). Chi opta per la deroga entro il 31 maggio 2018, non verserà il contributo minimo entro il 30 giugno 2019 e, entro dicembre 2019, corrisponderà alla Cassa il 14,5 per cento del reddito professionale effettivamente prodotto.
In pratica, al momento della presentazione ad Inarcassa della dichiarazione dei redditi 2018 (da inviare entro il 31 ottobre 2019), se effettivamente il reddito prodotto nel 2018 è inferiore a 15.931 euro, allora viene emesso il Mav pari al 14,5 per cento del reddito, da pagare entro la fine del 2019. Ovviamente, restano ferme le due scadenze previste per il versamento del contributo minimo integrativo e per il contributo di maternità 2018 (30 giugno e 30 settembre 2019). Va ricordato, inoltre, che il contributo di paternità è in corso di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Cosa succede se, sbagliando la previsione, si eguaglia o si supera la soglia dei 15.931 euro
Nel caso in cui si opti per la deroga al minimo soggettivo, ma, poi, alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2018, venga fuori che la soglia dei 15.931 euro è stata eguagliata o superata, allora l'importo del Mav corrisponderà alla somma di tre elementi: contributo minimo soggettivo, conguaglio, e interessi maturati decorrenti dalle due scadenze del 30 giugno e 30 settembre. Tali interessi sono pari al tasso Bce più il 4,5 per cento.
C'è sempre, inoltre, la possibilità di fare un passo indietro: è possibile infatti annullare la richiesta di deroga e pagare normalmente i minimi, ma bisogna farlo entro il 30 giugno. Inoltre, bisogna ricordare che la deroga fa decadere la rateazione bimestrale dei minimi (si tratta di una agevolazione attivabile su richiesta).
I requisiti per fare domanda
Sul fronte dei requisiti, c'è da considerare un limite temporale legato alla deroga al soggettivo minimo. In particolare, è possibile derogare alla contribuzione minima per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell'arco della attività professionale.
Inoltre, bisogna essere iscritti ad Inarcassa al momento della richiesta. Non hanno accesso alla deroga coloro che hanno presentato domanda di pensione o che la presenteranno nel 2018. Infine sono esclusi gli associati che usufruiscono delle agevolazioni contributive per gli under 35.
Diminuisce l'anzianità contributiva
La deroga ha effetti negativi sull'anzianità contributiva, che viene calcolata proporzionalmente a quanto versato.
Ipotizzando un reddito di 10.000 euro dichiarato per il 2018, il contributo soggettivo dovuto sarà pari a 1.450 euro (10.000 * 0,145), ne deriva che l'anzianità sarà pari a 229 giorni anziché 365. La formula per calcolare l'anzianità in questo caso è: (1.450/2.310) * 365 giorni. Per recuperare si potrà far ricorso alla contribuzione volontaria. È possibile, comunque, assicurarsi l'anzianità previdenziale intera integrando gli importi non versati entro cinque anni, facendo ricorso all'istituto del riscatto.
di Mariagrazia Barletta
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