Ricevere l'affidamento diretto per lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione non è possibile per i vincitori del concorso delle 51 scuole indetto dal Miur, conclusosi lo scorso novembre. Questo perché nel bando del concorso di idee non sono stati specificati i requisiti che i vincitori devono possedere per poter approfondire il progetto. Parola dell'Anac.
Dunque, gli enti locali che vorranno realizzare il progetto vincitore, dovranno affidarsi ad una procedura ad evidenza pubblica, quindi dovranno indire o un concorso di progettazione oppure una gara di progettazione. Insomma, non è possibile procedere attraverso una procedura negoziata senza bando.
L'Anticorruzione si è così espressa sulla richiesta di parere inviata all'ufficio "Precontenzioso e pareri" dalla Struttura di missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nessuna deroga al Codice: se il bando non specifica i requisiti non si può procedere con la procedura negoziata
La legge 107 del 2015, che ha previsto l'indizione del concorso internazionale di idee per la realizzazione di scuole innovative sul territorio italiano, indicando anche le relative risorse (300 milioni messi a disposizione dell'Inail), «non contempla deroghe alle disposizioni del Codice, ed anzi richiama espressamente, all'articolo 1, comma 157, l'applicazione dell'art. 108, comma 6, del previgente D.lgs. 163/2006 (oggi sostituito dall'art. 156, comma 6, del D.lgs. 50/2016)», si legge nella delibera dell'Anac (la numero 185 del 2018).
Cosa dice l'articolo 156 comma 6 del nuovo Codice? Secondo tale comma: «La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare».
«La possibilità di affidare, con procedura negoziata senza bando, ai vincitori del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli progettuali, deve intendersi comunque subordinata alle specifiche condizioni previste nell'art.156, comma 6, del d.lgs. 50/2016», scrive l'Anac.
Il bando del concorso di idee per le 51 scuole «prevede per gli enti locali richiedenti (proprietari delle aree), la possibilità di procedere ai sensi del citato art. 156, comma 6, per l'eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione (par. 5.3 del bando), ma non contiene previsioni in ordine ai requisiti che i vincitori del concorso di idee devono possedere ai predetti fini».
Per affidare la progettazione serve un altro concorso o una gara
«Si ritiene, pertanto, - conclude l'Anac - che gli stessi enti, all'esito del concorso di idee in esame, siano tenuti ad indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei correlati servizi di ingegneria, ossia un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del d.lgs. 50/2016; procedure cui possono partecipare, come stabilito da tale disposizione, anche i soggetti premiati se in possesso dei relativi requisiti soggettivi».
di Mariagrazia Barletta
Anac, Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018
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