Dopo il parere espresso dall'Anac riguardo all'impossibilità di affidare in via diretta lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione ai vincitori del concorso "Scuole innovative" del Miur, 46 capigruppo classificatisi al primo posto al concorso d'idee hanno fatto squadra, scrivendo al Ministero dell'Istruzione, agli enti locali interessati alla costruzione delle nuove scuole e all'Inail, sollecitando anche l'intervento dei Consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri.
Secondo la missiva, il parere dell'Anac non avrebbe tenuto conto di una nota di chiarimento pubblicata dal ministero durante l'espletamento del concorso. Nota pubblicata dal Miur ad agosto 2016, che riguardava i requisiti che gli enti locali avrebbero potuto richiedere per l'eventuale aggiudicazione ai vincitori dei successivi livelli di progettazione.
I fatti
Il ministero dell'Istruzione - va ricordato - a maggio 2016 bandisce un concorso di idee per la realizzazione di 52 scuole innovative sul territorio nazionale. In seguito ad un'ordinanza cautelare emessa dal Tar Lazio, una delle scuole inserita nel bando, quella prevista a Bari, viene depennata e le strutture scolastiche coinvolte nel concorso diventano 51. Finalmente il 6 novembre, in una seduta pubblica, vengono annunciati i nomi dei vincitori e la relativa graduatoria provvisoria (diventata definitiva dopo le verifiche amministrative di rito). Nessuna delle tre proposte presentate per la scuola di Catanzaro viene ritenuta idonea, così le scuole da realizzare scendono a 50.
Terminato il concorso, la palla passa agli enti territoriali che devono accogliere le scuole e all'Inail che finanzia la loro realizzazione, così come previsto dalla legge 107 del 2015. Legge che ha sancito l'indizione del concorso internazionale di idee, indicato le risorse e delineato il percorso per la scelta delle aree sulle quali realizzare le scuole innovative. Comuni e provincie interessate, pur non avendo direttamente bandito il concorso, possono utilizzare le idee premiate dal Miur, messe a loro disposizione, ed eventualmente procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione. L'obbligo di portare avanti i progetti vincitori comunque non c'è, semplicemente è previsto che gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento «possano» affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso.
In seguito alla proclamazione dei vincitori, la Struttura di missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei ministri scrive all'Anac (la richiesta di chiarimento arriva all'Authority il 9 novembre 2017) per chiedere se comuni e provincie possano affidare ai vincitori i successivi livelli di progettazione attraverso procedura negoziata, «con obbligo di invitare almeno cinque operatori, secondo le previsioni dell'art. 36, comma 2, lett. b) (del Codice degli appalti - DLgs 50 del 2016 ndr), prevedendo l'invito del primo o dei primi tre classificati del concorso di idee, prescindendo quindi dal limite della soglia comunitaria per i servizi di cui all'art. 35 del Codice e dal limite di 100.000 euro di cui all'art. 157 del medesimo decreto».
La risposta dell'Anac: per affidare i successivi livelli di progettazione serve un ulteriore concorso (di progettazione) o una gara
Secondo l'Anac, la possibilità di affidare al vincitore di un concorso di idee i successivi livelli di progettazione «è subordinata a due condizioni principali», entrambe derivano da quanto stabilito dall'articolo 156, comma 6 del Codice degli appalti (DLgs 50 del 2016). In particolare, secondo l'articolo 156, comma 6, «La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare».
Dunque, precisa l'Anac, per poter procedere all'affidamento dello sviluppo della progettazione mediante procedura negoziata senza bando, «la previsione di tale possibilità deve essere chiaramente esplicitata nel bando di gara ed inoltre tale documento deve espressamente indicare i requisiti tecnico-professionali ed economici che devono essere posseduti dai concorrenti ai fini dell'affidamento della progettazione e commisurati alle caratteristiche dell'incarico da svolgere».
Nel caso in cui anche una sola delle due condizioni previste dall'articolo 156 non sia soddisfatta, l'affidamento dei successivi livelli di progettazione deve avvenire con un concorso di progettazione o con un appalto di servizi di progettazione, si legge nel parere dell'Anac. Nel caso specifico del concorso per le 51 scuole, il bando prevede la possibilità di affidare ai vincitori i successivi livelli di progettazione, ma - scrive l'Anac - «non contiene previsioni in ordine ai requisiti che i vincitori del concorso di idee devono possedere ai predetti fini». Ne deriva che l'affidamento degli approfondimenti progettuali deve avvenire, conclude l'Anticorruzione, tramite «una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei correlati servizi di ingegneria, ossia un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del D.lgs. 50/2016».
Il parere viene depositato l'8 marzo 2018.
La lettera dei 46 capigruppo
Dopo l'emanazione del parere dell'Anac, 46 dei 50 capigruppo dei team classificatisi ai primi posti hanno scritto al Miur, all'Inail e agli enti locali interessati, sollecitando anche l'intervento dei Consigli nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, con «l'intento - si legge nella lettera - di dare un contributo fattivo alla discussione riguardo agli indirizzi procedurali che le amministrazioni periferiche dovranno adottare in merito al conferimento degli eventuali incarichi di progettazione per le successive fasi».
La lettera fa leva soprattutto su una nota di chiarimento pubblicata dal Miur il 5 agosto 2016, nella quale, facendo riferimento alle linee guida dell'Anac sui servizi di architettura ed ingegneria (deliberate in via non definitiva quando la nota del Miur veniva pubblicata), la stazione appaltante affermava che gli enti locali, ai fini degli eventuali affidamenti di incarico relativi allo sviluppo dei progetti vincitori, avrebbero «potuto richiedere quali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica: l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza; un livello adeguato di copertura contro i rischi professionali in relazione all'incarico da svolgere; un elenco dei principali servizi in materia scolastica, realizzati negli ultimi 5 anni, con riferimento alla categoria e alla destinazione funzionale delle opere da attuare, in modo da garantire lo svolgimento del servizio con adeguato standard di qualità».
Dunque, in qualche modo, secondo i vincitori, i requisiti erano stati esplicitati. La lettera contiene anche considerazioni che riguardano l'ammissibilità di importi negoziati superiori alla soglia comunitaria e della possibilità di negoziazione anche con un solo operatore.
«Stando alla normativa, riteniamo - affermano i vincitori - che gli enti locali che intendono procedere allo sviluppo delle fasi progettuali successive, hanno facoltà di affidare l'incarico al progettista 1° classificato del concorso #scuoleinnovative con procedura negoziata senza bando, evitando l'allungamento dei tempi, l'incremento dei costi, ma anche possibili contenziosi legali che potrebbero scaturire dal mancato conseguimento dello scopo del concorso previsto dal bando: realizzare le #scuoleinnovative e farle realizzare al 1° classificato di ciascuna area».
«Si ritiene inoltre - scrivono i vincitori nella lettera - che l'INAIL, in qualità di erogatore dei fondi, debba ritenere la scelta di tale procedura come discriminante per lo stanziamento, essendo questa la più efficiente e assicurando, inoltre, che il progetto ritenuto migliore per ogni area non rischi di essere snaturato nelle fasi progettuali successive».
di Mariagrazia Barletta
I CAPIGRUPPO FIRMATARI DELLA MISSIVA
Albano Laziale (Roma) - Filippucci Edoardo | Albenga (Savona) - Brahimaj Ermal | Provincia di Ancona - Sardellini Anita Maria | Arzachena (Sassari) - Brenna Nicola | Provincia di Ascoli Piceno - Fabbioni Dante | Aviano (Pordenone) - Posarelli Paolo | Bagnatica (Bergamo) - Aceti Marco | Provincia di Cagliari - Perra Aurora | Campobasso - Cagnucci Dario | Capranica (Viterbo) - Cro Michele | Casoria (Napoli) - Hopps Riccardo | Provincia di Catanzaro - Forte Giuseppe | Cervignano del Friuli (Udine) - Baretti Marta | Cimadolmo (Treviso) - Zuanier Federico | Corciano (Perugia) - Landi Luca | Provincia di Cremona - Somà Nicola | Crespano del Grappa (Treviso) - Holguin Andres | Provincia di Ferrara - Govoni Filippo | Floridia (Siracusa) - Morabito Valerio Alberto | Follonica (Grosseto) - Marcon Antonio | Genzano di Roma (Roma) - De Sanctis Andrea | Lauria (Avellino) - Telese Alessandro | Lonate Ceppino (Varese) - Ravasio Mauro | Provincia di Macerata - Zamponi Lucia | Provincia di Mantova - Bernardelli Vincenzo | Provincia di Matera - Vulpio Giuseppe Davide | Modena - Franciosini Luigi | Monreale (Palermo) - Monestiroli Antonio | Montemiletto (Avellino) - Miano Pasquale | Negrar (Verona) - Battistini Matteo | Olbia (Sassari) - Tuveri Luca | Provincia di Pescara - Mancini Fabio | Pescina (L'Aquila) - Triches Massimo | Poggibonsi (Siena) - Rossi Prodi Fabrizio | Provincia Ravenna - Pambianco Filippo | Provincia di Rieti - Di Mario Alessandro | Sala Consilina (Salerno) - Di Verniere Francesco | San Giovanni in Marignano (Rimini) - Ascani Matteo | Santa Croce in Magliano (Campobasso) - Puchetti Guido | Savogna d'Isonzo (Gorizia) - Milani Paolo | Selargius (Cagliari) - Lazar Jonathan | Siracusa - Valenti Santi | Sorbolo (Parma) - Gattara Alessandro | Terni - Duranti Pier Francesco | Tropea (Vibo Valentia) - Zagaglia Claudio | Villabate (Palermo) - Cannone Fabio.
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