Il professionista che riceve la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo non solo non deve cancellarsi da Inarcassa, ma la Cassa deve riconoscergli, ai fini della pensione, il periodo in cui ha effetto la sanzione disciplinare. A dirlo è la Corte di Cassazione in una recente sentenza (la numero 10281 del 2018). Si tratta una conclusione importante, soprattutto per gli architetti, che non in regola con la formazione continua obbligatoria saranno sospesi dai Consigli di disciplina, organi ai quali spetta - come è noto - il compito di avviare le procedure disciplinari.
La sentenza mette in discussione quanto la Cassa aveva affermato ad ottobre 2016. All'approssimarsi del primo triennio di formazione obbligatoria, avevamo chiesto ad Inarcassa cosa succedesse qualora il professionista fosse incorso nella sanzione della sospensione. La Cassa ci aveva gentilmente risposto, dicendoci che il professionista punito con la sospensione dall'Albo sarebbe stato cancellato da Inarcassa per tutta la durata della sanzione disciplinare. Risposta che dopo la sentenza 10281 inizia a vacillare.
«La procedura sanzionatoria rimane in capo all'Ordine, le cui disposizioni hanno conseguente riflesso anche sulla posizione previdenziale. Pertanto il professionista viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, per tutto il periodo determinato dall'organo consiliare dell'Ordine», ci scriveva la Cassa degli architetti e ingegneri liberi professionisti. La cancellazione, secondo la spiegazione fornitaci, scattava per il fatto che con la sospensione veniva meno il requisito della continuità dell'esercizio professionale, considerato requisito di iscrivibilità alla Cassa, secondo l'articolo 7 dello statuto.
Articolo 7 dello Statuto Inarcassa
7.1 - L'iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad Inarcassa il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita Iva
[...]
La sentenza della Cassazione
La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva condannato Inarcassa a riconoscere, ai fini della pensione, il periodo durante il quale un suo associato era stato sospeso dall'esercizio della professione. Tale periodo andava dal 16 novembre del 2000 al 17 maggio 2001, dunque ben sei mesi.
La Corte territoriale, e la Cassazione conferma, aveva ritenuto sussistenti per tutto il periodo della sospensione disciplinare i requisiti che lo statuto di Inarcassa (art. 7) stabilisce per riconoscere il carattere di continuità dell'esercizio della professione. In pratica la sospensione dall'Albo - secondo la Cassazione - non fa cadere il requisiti di continuità dell'esercizio della professione.
«Il fatto che per alcuni mesi sia vietato lo svolgimento delle attività tipiche della professione di architetto non costituisce elemento atto, di per sé, a incidere sulla caratteristica della continuità della professione, sì da rendere l'esercizio della stessa solo occasionale o saltuario», affermano i giudici di terzo grado.
«Né la legge n. 6 del 1981, né lo Statuto Inarcassa e neanche il R.D. n. 2537 del 1925 collegano alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata massima di sei mesi l'effetto di far venire meno la continuità, quale requisito sostanziale necessario ai fini dell'iscrizione alla Cassa, oppure uno degli indici sintomatici della stessa».
«Non solo, se si seguisse la tesi della Cassa si finirebbe per introdurre nell'ordinamento una sanzione non prevista, attribuendosi di fatto alla sospensione disciplinare dall'esercizio della professione per sei mesi, l'effetto ulteriore di cancellazione temporanea dalla Cassa».
Solo la cancellazione dall'Albo porta alla cancellazione dalla Cassa di previdenza. È questa la conclusione della Cassazione. «Inoltre, si arriverebbe ad equiparare negli effetti la sospensione dall'esercizio della professione ad una cancellazione temporanea dall'Albo, laddove l'art. 45 del R.D. n. 2537 del 1925 prevede due distinte sanzioni disciplinari, la sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'Albo, potendosi collegare solo a quest'ultima l'effetto ulteriore di cancellazione dalla Cassa di previdenza», si legge ancora nelle conclusioni della Suprema Corte.
di Mariagrazia Barletta
IL TESTO
Corte di Cassazione, sentenza numero 10281 del 2018
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