Il ministero dell'Istruzione nel predisporre il bando del concorso di idee avrebbe scelto deliberatamente di non richiedere i requisiti tecnici-professionali, ritenendo, per l'eventuale affidamento di incarico ai vincitori, sufficienti quelli generali previsti dalla legge. È questo - in estrema sintesi - il giudizio di Pierluigi Mantini, professore di diritto amministrativo al Politecnico di Milano e membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in Italia, interpellato dall'Ordine degli Architetti di Milano in merito alla questione del concorso per le 51 scuole bandito dal Miur a maggio 2016 e conclusosi lo scorso 6 novembre.
Il parere dell'Anac
Come è noto, il concorso per le 51 scuole da realizzare su altrettanti siti del territorio nazionale, si è bloccato dopo la pubblicazione del parere dell'Anac, sollecitato dallo stesso ministero dell'Istruzione. Secondo l'Anac, i Comuni che hanno acquisito i progetti dei vincitori, non potranno affidare a questi ultimi la progettazione definitiva ed esecutiva ricorrendo alla procedura negoziata, ma dovranno indire una gara di progettazione oppure un altro concorso, ai quali i vincitori potranno prendere parte. Questo perché, secondo l'Anac, la possibilità di affidare al vincitore di un concorso di idee i successivi livelli di progettazione deve essere esplicitata nel bando, il quale deve anche espressamente indicare i requisiti tecnico-professionali ed economici che i concorrenti devono possedere ai fini dell'affidamento della progettazione.
Nel caso del bando del concorso lanciato dal Miur mancava l'indicazione dei requisiti tecnico-professionali in vista dell'affidamento d'incarico. Ecco perché, secondo l'Anticorruzione, l'affidamento diretto della progettazione ai vincitori non può avvenire.
La tesi di Mantini
Secondo Pierluigi Mantini, il Miur non avrebbe indicato nel bando i requisiti tecnico-economici semplicemente perché avrebbe ritenuto sufficienti quelli di carattere generale ai fini di un futuro affidamento della progettazione.
«[...] il parere dell'Anac in data 28 febbraio 2018, formalmente corretto, non tiene nel dovuto conto del fatto che il Miur, nell'indicare nel bando la possibilità che ai soggetti vincitori del concorso di idee "scuole innovative" potessero essere affidati anche i successivi livelli di progettazione attraverso la procedura negoziata di cui all'art. 156, comma 6, del codice, ha compiuto una scelta discrezionale che non implicava l'obbligo di una specifica determinazione dei requisiti tecnici ed economici di carattere speciale ritenendo sufficienti, per rinvio, i requisiti di carattere generale richiesti dalla normativa vigente per la progettazione di opere pubbliche», scrive l'avvocato.
«I requisiti di natura speciale potrebbero, peraltro, - aggiunge - essere sempre richiesti dagli enti locali appaltanti in sede di procedura negoziale».
«Va precisato, inoltre - si legge ancora nel parere espresso dall'avvocato - che gli affidamenti di servizi di progettazione per una soglia di valore inferiore a 100mila euro seguono comunque la procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti. In tal senso sarebbe opportuno un atto di chiarimento da parte dell'Anac o del Miur, d'intesa con Anac, al fine di non aggravare senza ragioni le procedure di progettazione e di realizzazione del programma "scuole innovative" per il quale risultano disponibili le risorse finanziarie».
Ordine degli Architetti di Milano: «Imminente il secondo concorso Scuole innovative»
«I rilievi di Anac - afferma il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Milano - ci stanno aiutando a perfezionare ulteriormente lo strumento concorsuale. Il concorso per le 52 aree prosegue nel rispetto del principio di continuità, e il prossimo, ormai imminente, Scuole Innovative sarà già predisposto per ovviare a eventuali ulteriori osservazioni».
Per il secondo concorso "scuole innovative", afferma ancora Mantini: «Risulta comunque auspicabile che, alla luce dei fatti, siano esplicitati nel bando i requisiti, di natura generale o speciale, richiesti ai fini dell'affidamento con procedura negoziata dei successivi livelli di progettazione, nel rispetto del principio di continuità».
di Mariagrazia Barletta
IL TESTO
Il parere di Pierluigi Mantini
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