Per gli interventi edilizi abusivi, realizzati cioè su edifici privati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e in assenza di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o in difformità da questa, il proprietario dell'immobile (anche se diverso dal responsabile dell'abuso) può presentare, insieme alla domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione, una Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria. È quanto previsto da un emendamento inserito nel disegno di legge di conversione del decreto terremoto. Il Ddl è stato licenziato giovedì scorso al Senato ed ora passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Più in particolare, la possibilità di sanare determinati tipi di gli abusi, di cui si dirà più avanti, è riservata agli edifici privati compresi nell'area del Cratere, quell'area, cioè, colpita dai diversi eventi sismici che si sono susseguiti in Centro Italia da agosto 2016 (l'elenco dei Comuni compresi nel Cratere lo si trova negli allegati 1, 2 e 2bis del Dl 189 del 2016).
Non è necessaria la doppia conformità urbanistica
Possono essere sanati gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio. La Scia in sanatoria viene richiesta in deroga all'articolo 37, comma 4 del Testo unico Edilizia, ossia non è necessario dimostrare la doppia conformità (conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda di Scia in sanatoria).
Con la presentazione della Scia in sanatoria, inoltre, è possibile derogare alle disposizioni dell'articolo 93 del TU Edilizia riguardante la denuncia dei lavori in zona sismica, «avendo riguardo - si legge nel testo del Ddl - a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione».
La tolleranza delle misure progettuali passa al 5 per cento
Altra deroga riguarda la tolleranza del due per cento rispetto alle misure progettuali. Nello specifico, lo scarto del 2 per cento tra le misure del progetto approvato e quelle relative all'intervento realizzato, ammesso dal Tu Edilizia, passa al 5 per cento. Dunque, ai fini della "sanatoria" introdotta dal Ddl, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 5 per cento delle misure progettuali.
La sanatoria degli abusi passa per l'asseverazione del professionista
Il tecnico incaricato - nell'ambito del progetto strutturale da presentare per ottenere la domanda di contributo - redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, accertando, tra l'altro, con apposita relazione asseverata, che le difformità strutturali non abbiano causato il danneggiamento dell'edificio.
L'autorizzazione sismica: ultimo atto per sanare la difformità strutturale
È fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione simica (articolo 94 del Dpr 380 del 2001), che - si legge nel Ddl - «costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione».
Resta la sanzione che va dai 516 ai 5.164 euro
Resta salvo anche il pagamento della sanzione prevista per la Scia in sanatoria, che va da 516 a 5.164 euro. La misura della sanzione è «determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso».
Possibile richiedere anche l'autorizzazione paesaggistica
Riguardo agli interventi edilizi che il Ddl fa rientrare tra quelli per cui è possibile presentare la Scia in sanatoria, in deroga alle disposizioni del Tu sicurezza di cui si è detto, è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica (anche semplificata se previsto dal Dpr 31 del 2017) in due casi. Il primo riguarda le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico. Il secondo caso riguarda interventi realizzati su immobili oggi soggetti a vincolo, ma che non lo erano al momento in cui le opere erano state eseguite.
Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.
Ai fini dell'ottenimento del nulla osta, non sono considerate difformità soggette a sanatoria paesaggistica «gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti».
di Mariagrazia Barletta
IL TESTO (si veda l'articolo 1 sexies)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
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