Ecobonus: ecco come l'Enea farà i controlli. In "Gazzetta" le regole per scovare i furbetti

Per le attestazioni energetiche non veritiere scatta la segnalazione all'Ordine professionale

Un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte per accedere all'ecobonus. È quanto contenuto nel decreto emanato dal ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Economia, in attuazione all'ultima legge di Bilancio, che aveva affidato all'Enea il compito di effettuare controlli, anche a campione, per verificare che i fruitori dell'ecobonus avessero realmente le carte in regola per godere del relativo beneficio fiscale.

Più nel dettaglio, la legge di Bilancio 2018 aveva ampliato quanto aveva già fatto la precedente Manovra, affidando all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) il controllo sulle attestazioni di prestazione energetica, prodotte in relazione all'accesso al bonus e asseverate dai professionisti.

Il Dm del Mise che regola i controlli è stato inserito nella Gazzetta ufficiale dell'11 settembre ed entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Decreto del Mise che regola i controlli sulle istanze per l'ecobonus

Il piano di controlli

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Enea sottopone al Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di efficientamento energetico conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale e caricate sul portale informativo Enea nell'anno precedente. 

Per definire il campione l'Enea prenderà in considerazione in particolare le istanza che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota; che presentano la spesa più elevata; istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

L'avvio del controllo va comunicato al beneficiario o all'amministratore di condominio

Per ogni istanza soggetta a verifica, l'Enea comunica l'avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, se disponibile, mediante posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo indicato all'atto della trasmissione dei dati.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore,  trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato Pdf, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista e riguardante il possesso dei requisiti per l'accesso alla detrazione.

«La documentazione - si legge nel Dm - è sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014».

L'Enea, ricevuta la documentazione dovuta, «procede alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di novanta giorni, comunica l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica». Nell'ambito di tali controlli l'Enea può richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso il termine dei 90 giorni si interrompe fino alla ricezione dell'integrazione della documentazione.

Controlli anche in situ

 Ad integrazione dei controlli sulla documentazione, l'Enea effettua inoltre annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato. L'avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo.

Per le attestazioni non veritiere scatta la segnalazione all'Ordine professionale

In caso di accertata non veridicità delle attestazioni di prestazione energetica asseverate da professionisti, l'Enea provvede ad effettuare, se del caso, la segnalazione ai corrispondenti ordini di appartenenza.

di Mariagrazia Barletta

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