Fino al 30 giugno 2019 sanzioni nulle o attenuate nel caso non si rispettino gli obblighi di fatturazione elettronica.
Più in particolare, per i primi sei mesi del 2019, le sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi connessi all'e-fattura non si applicano se la fattura in modalità elettronica è emessa (servendosi del Sistema di Interscambio) in ritardo, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva. Sempre fino al 30 giugno del prossimo anno, le sanzioni per violazione degli obblighi di e-fattura si applicano con una riduzione dell'80 per cento, purché la fattura elettronica sia emessa, nel rispetto delle modalità previste dalla legge, entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Sono alcune delle novità in materia di fatturazione elettronica contenute nel decreto Fiscale, andato in Gazzetta ufficiale il 23 ottobre e già in vigore. Si tratta di una facilitazione che impatterà su un gran numero di contribuenti, vista l'ampia applicazione del nuovo onere pronto a scattare tra pochi mesi.
Fatture entro 10 giorni dall'incasso
Il decreto Fiscale, inoltre, stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2019, le fatture possano essere emesse entro dieci giorni dalla prestazione del servizio (le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo). Quindi le fatture, che siano elettroniche o meno, a partire dal prossimo luglio non dovranno essere per forza emesse entro il giorno di pagamento del corrispettivo, ma potranno essere emesse entro 10 giorni dall'incasso. Inoltre, sempre a partire dal 1° luglio 2019, le fatture dovranno contenere anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
E-fattura tra privati dal prossimo gennaio
A partire dal 1° gennaio 2019 - va ricordato - la fatturazione elettronica obbligatoria si allargherà, infatti, anche ai rapporti tra privati. Un obbligo che vale sia se il cliente è un operatore Iva, quindi ad esempio una società o un altro professionista, sia se il cliente è un consumatore finale, ossia una persona che non ha partita Iva.
Sono esonerati dall'obbligo i professionisti che applicano il regime di vantaggio (legge 111 del 2011) o il regime forfettario (legge 190 del 2014). Si tratta in entrambi i casi di regimi agevolati che stabiliscono un'unica aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, fissata, nel primo caso, al 5 per cento e al 15 per cento nel regime forfettario. Chi è in uno dei due regimi può comunque decidere di emettere fatture elettroniche, anche se non obbligato. (per approfondire vai all'articolo: Fattura elettronica gratis: come prepararsi al nuovo obbligo in partenza dal 2019).
di Mariagrazia Barletta
IL TESTO
Decreto Fiscale 2018
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