Per lavori privati non è necessario l'invio della notifica preliminare al prefetto. È stato modificato al Senato il cosiddetto decreto Sicurezza (Dl 113 del 4 ottobre) nella parte in cui stabiliva che il committente o il responsabile dei lavori inviasse, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, ma anche al prefetto.
Con il passaggio a Palazzo Madama (il testo è stato licenziato ieri e passa ora alla Camera) il nuovo obbligo è stato ridimensionato: la notifica preliminare va trasmessa al prefetto solo in caso di lavori pubblici. Questo stabilisce ora il testo del Ddl di conversione. I lavori privati vengono dunque esclusi dal perimetro del nuovo onere, attivo dal 5 ottobre (data di entrata in vigore del Dl 113).
La novità - va ricordato - riguarda le misure relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Più nel dettaglio, il Dl 113 del 2018 va a modificare l'articolo 99 del "testo unico" sulla sicurezza, ossia il Dlgs 81 del 2008.
Piani di emergenza per impianti di stoccaggio di rifiuti
Con il passaggio al Senato viene introdotto un nuovo obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, che devono predisporre un piano di emergenza interna. Il piano ha molteplici obiettivi, tra cui: minimizzare gli effetti su salute umana, ambiente e beni in caso di incidente; informare i lavoratori e i servizi di emergenza; provvedere al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. I gestori degli impianti esistenti hanno 90 giorni di tempo (a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione) per dotarsi del piano, che va aggiornato almeno ogni tre anni.
Infine, per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti «al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione».
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
Sanzioni per subappalti illeciti
Nessuna modifica per quanto riguarda l'inasprimento delle sanzioni per subappalti illeciti. Vengono innalzati i tempi di reclusione per chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Per i subappalti illeciti, la legge (la numero 646 del 1982) prevedeva l'arresto da sei mesi ad un anno, con le modifiche appena apportate dal decreto "Sicurezza", i tempi di reclusione variano da uno a cinque anni. Resta immutata l'entità della multa, «non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto».
Inasprimento della pena anche nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo: in caso di illecito, oltre alla multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo, si rischia anche la reclusione da uno a cinque anni (la legge 646 del 1982 anche in questo caso prevedeva l'arresto da sei mesi ad un anno).
di Mariagrazia Barletta
IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE APPROVATO AL SENATO
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