Proroga di un anno per il bonus del 65 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici. Confermata la scadenza al 31 dicembre 2021 per l'ecobonus applicato ai condomìni. Viene mantenuto in vita per un altro anno anche il greenbonus.
Nel disegno di legge di Bilancio 2019, approdato alla Camera, sono contenute alcune proroghe che riguardano gli incentivi per la riqualificazione energetica e per il rinverdimento di tetti, balconi e altre pertinenze di abitazioni. Vediamo nel dettaglio quali sono le conferme e quali i differimenti previsti.
Ecobonus al 65% nel 2019
Il disegno di legge di Bilancio 2019 prevede la proroga, fino a dicembre 2019, della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che, salvo modifiche, resterebbe anche il prossimo anno al 65 per cento.
Resta ridotta al 50 per cento la percentuale di detrazione per la sostituzione di infissi. Nessuna variazione, rispetto allo scorso anno, per gli impianti di climatizzazione invernale.
In particolare, anche nel 2019, la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione spetta nella misura del 50 per cento, ma solo se l'efficienza della caldaia è pari almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue 811 del 2013. Se il rinnovamento dell'impianto non rispetta tale requisito non si ha accesso all'agevolazione. Se, però, all'impianto dotato di caldaia a condensazione, di efficienza pari almeno alla classe A, si uniscono sistemi di termoregolazione evoluti, allora la detrazione sale al 65 per cento.
Si arriva a detrarre il 65 per cento delle spese anche se i vecchi impianti di climatizzazione invernale vengono rimpiazzati da impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione «assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro». Detrazione del 65 per cento anche per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Viene prorogato al 31 dicembre 2019 anche il termine per avvalersi della detrazione al 65 per cento per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro. Va ricordato che per poter beneficiare della detrazione tali micro-cogeneratori devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento.
Il Ddl di Bilancio prevede anche l'estensione al 2019 della detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Si veda anche:
Bonus ristrutturazioni per case e condomìni: la proroga nel DDL Bilancio 2019. Confermato l'obbligo di comunicazione all'ENEA
Per i condomìni resta la proroga al 2021
Resta attiva fino al 2021 la detrazione del 65 per cento per interventi applicati alle parti comuni dei condomini o all'intero stabile condominiale. Viene mantenuta in vita fino al 2021 anche la detrazione maggiorata del 70 e 75 per cento riservata a interventi, sempre di riqualificazione energetica dei condomìni, ma che rispettano precisi requisiti.
Dunque, fino al 2021 la detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione di parti comuni degli edifici condominiali può arrivare fino al 70 per cento se ad essere interessata è una quota consistente dell'involucro edilizio, ossia non inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso.
Si può arrivare anche a detrarre fino al 75 per cento delle spese. È il caso di interventi sulle parti comuni messi in atto per migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, che «conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015».
Per le detrazioni del 70 e 75 per cento, il tetto di spesa è pari a 40mila euro moltiplicati per il numero di appartamenti che compongono il condominio interessato dai lavori di efficientamento.
Greenbonus
Viene mantenuto in vita per un altro anno (per tutto il 2019) anche il greenbonus introdotto dalla legge di Bilancio dello scorso anno. Si tratta di una detrazione fiscale che incentiva il rinverdimento di tetti, balconi e altre pertinenze di abitazioni. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche spetta nella misura del 36 per cento e riguarda le spese sostenute per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Gli interventi ammessi all'incentivo sono diverso tipo, quali: la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; realizzazione di coperture a verde e giardini pensili. Bisogna, inoltre, fare i conti con il tetto di spesa che è di 5mila euro. Tale soglia va considerata per ciascuna unità immobiliare, che, per usufruire dell'incentivo, deve essere ad uso abitativo. Le spese devono essere documentate e sostenute da chi possiede o detiene l'immobile. Nel caso di interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni, la detrazione spetta fino ad un importo massimo di 5mila euro per appartamento. Nei limiti dei 5mila euro devono intendersi ricomprese anche le connesse spese di progettazione e di manutenzione.
La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, «a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi». Sia che si tratti di interventi realizzati sulle pertinenze di un appartamento che di rinverdimento di parti comuni di edifici condominiali, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità. Inoltre, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
di Mariagrazia Barletta
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