La notifica preliminare, che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro prima dell'avvio del cantiere, ora va inviata anche al prefetto, ma solo nel caso di lavori pubblici. Assume una veste definitiva la misura introdotta dal decreto Sicurezza (Dl 113 del 4 ottobre 2018) e emendata in Parlamento, che va a modificare l'articolo 99 del cosiddetto "testo unico" sulla sicurezza. Il disegno di legge di conversione del decreto legge 113/2018 è stato approvato in via definitiva dalla Camera.
Via libera, dunque, all'allargamento dei destinatari della notifica preliminare nei casi previsti dalla disciplina sui cantieri temporanei e mobili. Resta nella legge la modifica che era stata approvata al Senato, che, rispetto al Dl, escludeva dal nuovo onere i lavori privati.
L'obbligo di notifica - va ricordato - si applica ai cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; ai cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. I contenuti della notifica sono specificati nell'Allegato XII del DLgs 81 del 2008.
Sanzioni più severe per i subappalti illeciti
Come già previsto dal decreto legge, vengono inasprite le sanzioni per i subappalti illeciti. In particolare, vengono innalzati i tempi di reclusione per chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione del committente. In questo caso, la la legge (la numero 646 del 1982), prima dell'entrata in vigore del Dl Sicurezza, prevedeva la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e un'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.
Prima il decreto Sicurezza, e ora la sua legge di conversione, trasformano i reati in questione da contravvenzioni in delitti, e li puniscono con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Resta immutata l'entità della multa: non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in subappalto.
Lo stesso vale per il subappaltatore e l'affidatario del cottimo: in caso di illecito, oltre alla multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo, si rischia anche la reclusione da uno a cinque anni.
Piani di emergenza per impianti di stoccaggio di rifiuti
Il provvedimento contiene anche un'altra novità, che riguarda la predisposizione di piani di emergenza interni ed esterni da parte dei gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti.
Il piano di emergenza interna ha molteplici obiettivi, tra cui: minimizzare gli effetti su salute umana, ambiente e beni in caso di incidente; informare i lavoratori e i servizi di emergenza; provvedere al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. I gestori degli impianti esistenti hanno 90 giorni di tempo (a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione) per dotarsi del piano, che va aggiornato almeno ogni tre anni. Infine, per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti «al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione».
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'Interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
di Mariagrazia Barletta
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