Va a incidere pesantemente sul Codice dei contratti pubblici il decreto legge "Semplificazioni" che il Governo sta per varare. Stando all'articolo 17 della bozza di Dl (datata 3 dicembre), si prevede di reintrodurre l'incentivo alla progettazione per i tecnici delle stazioni appaltanti.
Le misure riguardano, più in particolare, i contratti sotto soglia comunitaria. Alleggerimento della cause di esclusione; più spazio al criterio del minor prezzo e possibilità di sostituzione del Documento unico di gara con formulari, probabilmente per evitare l'obbligo di Dgue elettronico. Sono alcune delle misure che si leggono nella bozza di provvedimento.
Torna l'incentivo alla progettazione per i tecnici delle stazioni appaltanti
Con una modifica all'articolo 133 del Codice (DLgs 50 del 2016), si torna all'incentivo del 2 per cento per la progettazione in house. Più nel dettaglio cambiano le attività tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti, che possono essere coperte dall'apposito fondo in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono far confluire risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
Con il Dl vengono incluse nell'incentivo le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e vengono escluse quelle di programmazione della spesa per investimenti, e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.
Ampliato il ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori
Viene allargata la fascia di importo entro la quale poter affidare i lavori tramite procedura negoziata. Attualmente il ricorso alla procedura negoziata, con consultazione di almeno 15 operatori, è consentita per importi da 150mila a 1 milione di euro. Nella bozza di decreto legge Semplificazioni si prevede di innalzare il limite superiore da 1 milione a 2,5 milioni di euro. Dunque l'obbligo di procedura ordinaria scatta al di sopra dei 2,5 milioni di euro.
Documento di gara unico europeo (Dgue)
In alternativa al Documento di gara unico europeo (Dgue), i soggetti che gestiscono mercati elettronici o sistemi dinamici di acquisizione per lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alle soglie comunitarie, possono predisporre dei formulari standard attraverso i quali richiedere e verificare l'eventuale presenza di motivi di esclusione (articolo 80 del Codice) o altre informazioni necessarie all'ammissione alla procedura. Si tratta di una misura che probabilmente serve per evitare l'obbligo di Dgue elettronico (si veda il comunicato del Mit)
«Nell'ambito della fase del confronto competitivo - si legge inoltre nella bozza - la stazione appaltante utilizza il Dgue per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di ammissione».
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza esecutivo
I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione dei lavori può prescindere dalla redazione dell'esecutivo.
Il progetto definitivo posto a base di gara deve essere costituito - si legge nella bozza di Dl - «almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi delle sicurezza da non assoggettare a ribasso».
In definitiva, ciò che era stabilito nelle previsioni del periodo transitorio del Codice - e dunque valido fino all'emanazione dell'apposito decreto che avrebbe dovuto disciplinare la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria - diventa condizione ordinaria. La bozza di Dl prevede anche l'abolizione della disposizione del Codice che stabilisce l'emanazione del decreto per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria.
Alleggerite le cause di esclusione
Il decreto legge interviene su più punti dell'articolo 80 del Codice degli appalti, contenente le cause di esclusione. Viene cancellato il riferimento al subappaltatore al comma 1. Dunque non è più motivo di esclusione per un operatore economico la condanna di un suo subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.
Viene cancellata una delle cause di esclusione individuate dall'attuale Codice, secondo cui va espulso «l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere». Stando alla bozza, nel "pacchetto" dei gravi illeciti professionali, resta comunque l'esclusione per l'operatore economico che fornisca «anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni dell'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».
Tra i gravi illeciti, causa di esclusione, attualmente il Codice individua «le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione». Il Dl rende tale causa più stringente, prevedendo l'esclusione per «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione». Riguardo a tale motivo di esclusione, secondo quanto si legge nella bozza di Dl, la stazione appaltante dovrà fornire opportune motivazioni, «anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa».
Più spazio al criterio del minor prezzo
Viene stabilito che il criterio del minor prezzo può essere utilizzato dalla stazione appaltante per affidare i lavori di importo, non più inferiore ai 2 milioni di euro, ma alla soglia comunitaria (pari a 5 milioni e 548mila euro), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo. La possibilità di impiego del criterio del minor prezzo viene allargata anche ai lavori di manutenzione ordinaria, sempre per importi fino alla soglia comunitaria.
di Mariagrazia Barletta
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