Imposta sostitutiva unica al 15 per cento per ricavi o compensi fino a 65mila euro. E condizioni di accesso semplificate. Sono queste - in estrema sintesi - le principali innovazioni apportate dal disegno di legge di Bilancio al cosiddetto regime dei minimi o forfettario, introdotto dalla legge di Stabilità del 2015. Il Ddl è al vaglio della Camera, che non avrà il tempo di emendarlo. Dunque, le modifiche al regime forfettario sono da potersi considerare definitive.
Vediamo nel dettaglio come il regime si configurerà nel 2019.
Con la legge di Bilancio 2019 viene allargata in maniera consistente la platea dei potenziali beneficiari. Per i professionisti la soglia di reddito che consente l'accesso al regime agevolato passa da 30mila a 65mila euro.
Inoltre, vengono cancellate due condizioni di accesso al regime fino ad ora in vigore. Viene meno, in particolare, il limite annuo di spesa per dipendenti e collaboratori (compresi quelli a progetto), che la legge del 2015 aveva fissato a 5mila euro (lordi). Anche la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, che era pari a 20mila euro l'anno, viene annullata.
In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell'accesso al regime, il limite di 65mila euro è riferito alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate. Inoltre, il regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti per farvi ingresso e rimanervi. Ciò significa che chi possiede i requisiti prescritti dalla norma non è tenuto ad esercitare alcuna opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l'ingresso nel regime.
La questione del lavoro dipendente
Rispetto al testo iniziale entrato in Parlamento, è stata introdotta una modifica "riparatrice", tesa, cioè, a evitare che l'estensione del regime agevolato andasse ad incentivare, seppur in modo indiretto, la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in collaborazioni a partita Iva. Dunque si è stabilito di escludere dal regime forfettario chi esercita la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
Dunque, ad esempio, se nel 2019 si è titolari di un rapporto di lavoro dipendente o se un rapporto di lavoro dipendente è stato interrotto nei due anni precedenti (2017-18) e si prevede di fatturare prevalentemente per quei datori di cui si è - o si è stati - dipendenti, non è possibile, nel 2019, fare ingresso nel regime forfettario. Questo vale anche se si fattura prevalentemente nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Esclusione dal regime se si controllano Srl o associazioni in partecipazione
Con la legge di Bilancio 2019, inoltre, è stato precisato che sono esclusi dal regime non solo gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Per i professionisti il coefficiente di redditività resta al 78 per cento
Il reddito a cui applicare l'imposta sostitutiva al 15 per cento viene calcolato in base ad un «coefficiente di redditività», che per i professionisti resta al 78 per cento. Significa che l'imposta sostitutiva del 15 per cento si calcola sull'imponibile, ricavato dal reddito moltiplicato per il coefficiente di redditività del 78 per cento, dal quale vanno sottratti i contributi previdenziali.
Per il calcolo dell'imponibile continua a non essere consentita la deduzione delle spesa sostenute per l'esercizio della professione.
Resta l'esonero dal versamento dell'Iva. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d'acconto. Si è esclusi anche dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Inoltre, ai contribuenti che usufruiscono del regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (sostitutivi degli studi di settore).
La fattura
In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Inoltre, chi è nel regime forfettario non è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, in vigore dal prossimo 1° gennaio.
Lavoro dipendente: via la soglia dei 30mila euro
Secondo le attuali regole non possono usufruire del regime forfettario i contribuenti che abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito da lavoro dipendente (o attività a questo assimilata) superiore a 30mila euro. La verifica di tale soglia viene, però, considerata irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Questa regola (soglia dei 30mila euro e irrilevanza di tale limite nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato) viene cancellata dal Ddl di Bilancio 2019.
Anche per le nuove attività il "tetto" è di 65mila euro
Nessuna modifica per le maggiori agevolazioni previste per le nuove attività. In particolare, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi l'imposta sostitutiva resta del 5 per cento. Affinché l'agevolazione sia applicabile devono essere rispettate tre condizioni. Primo: la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine, se si prosegue un'attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge, che, come detto, è pari a 65mila euro.
Dal 2020 imposta sostitutiva al 20 per cento per redditi fino a 100mila euro
Si prevede, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020, l'istituzione di un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento per ricavi e compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
di Mariagrazia Barletta
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