Gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria, rientranti nel perimetro della ristrutturazione edilizia, sono ammessi al sisma-bonus anche se si verifica uno spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario. A metterlo nero su bianco è l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello (risposta 131 del 2018).
La risposta arriva alla richiesta di chiarimento da parte di un contribuente che sollecitava delucidazioni in merito alla possibilità di fruire del sisma bonus per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, in presenza di vincoli, prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con variazione di area di sedime.
La risposta delle Entrate
Nella risposta l'Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione 34/E del 27 aprile 2018, nella quale si precisa che nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione, ai fini dell'applicazione sisma-bonus, è necessario che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Le Entrate ricordano anche che tale principio è stato formulato sulla base del parere n. 27/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Con tale parere è stato specificato che rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui al Testo unico, quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Con riferimento agli immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42 del 2004, rientrano nella categoria "ristrutturazione edilizia" gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la sagoma dell'edificio preesistente.
«Ciò posto, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, nel caso prospettato di demolizione e ricostruzione di un edificio con medesima volumetria, ma in una differente area di sedime è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che trattasi di intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380 del 2001 come peraltro ammesso ai fini della fruizione della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR», si legge nella risposta all'interpello.
«Come precisato dalla circolare n. 7 del 2018, in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia, poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l'intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014)», concludono alle Entrate.
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