Scuola, concorso 2019 per docenti: anno di prova e immissione in ruolo per i vincitori

Bussetti: "Concorsi snelli e banditi regolarmente. Chi vince va in cattedra"

La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore, cambia le regole per la selezione dei futuri docenti delle scuole medie e superiori. Viene abolito il percorso Fit (percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio): vinto il concorso (per esami e titoli), si sale in cattedra e dopo un anno di prova, se la valutazione del lavoro svolto è positiva, c'è l'immissione in ruolo, ossia l'assunzione a tempo indeterminato.

Il concorso pubblico nazionale, bandito con cadenza biennale, servirà a coprire i posti che si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Le graduatorie, infatti, non conterranno più i nominativi degli idonei, ma solo dei vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso. Sulla base della graduatoria di merito, scaturita dal concorso, i vincitori saranno ingaggiati in due successivi scaglioni annuali. Chi vincerà il concorso avrà la garanzia del posto nella Regione scelta, ma dovrà rimanerci per cinque anni.

«Apriamo le porte della scuola ai giovani che vogliono insegnare: avremo concorsi snelli e banditi regolarmente. Chi vince va in cattedra: niente più anni infiniti di precariato prima del contratto a tempo indeterminato. Nella fase attuativa terremo naturalmente conto anche di chi ha già fatto un percorso di insegnamento che dovrà essere valorizzato», ha commentato il ministro Marco Bussetti.

Stanziati 13,5 mln per il concorso 2019

Il concorso dovrebbe espletarsi già nel 2019, giacché viene autorizzata la spesa di «13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti».

Niente 24 Cfu se si possiede l'abilitazione

Ogni candidato può concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola (scuola media o superiore). Al concorso possono partecipare coloro che posseggono l'abilitazione per la specifica classe per la quale si intende concorrere. In pratica, chi è in possesso dell'abilitazione non deve conseguire i 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Non servono i 24 Cfu anche nel caso si possegga un'abilitazione per una classe diversa da quella per la quale si concorre, resta fermo, però, il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso per la quale si fa domanda di partecipazione alle prove selettive.

Se non si possiede alcuna abilitazione servirà una laurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classe di concorso per la quale si concorre, unitamente ai 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, già previsti dal DLgs 59 del 2017.

Va ricordato che le modalità di acquisizione dei 24 crediti sono state definite con il Dm 616 del 10 agosto 2017. Le classi di concorso sono state revisionate nel 2017, per quelle di interesse per gli architetti si rimanda all'articolo pubblicato su questo sito ad agosto 2017.

Il superamento delle prove vale come abilitazione all'insegnamento

Il superamento di tutte le prove, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti (7/10), costituisce abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale ci si candida.

Le prove d'esame

Il concorso prevede due prove scritte, a carattere nazionale, e una prova orale. Ciascuna prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio minimo di 7/10. In particolare, il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché la commissione passi alla valutazione della successiva.

Con la prima prova scritta vengono valutate le conoscenze e le competenze relative a tutte le discipline afferenti alla classe di concorso.

La seconda va a sondare le conoscenze e le competenze riguardo alle discipline antro-psico-pedagogiche e alle metodologie e tecnologie didattiche.

Con la prova orale si continuano a valutare le competenze relative alle materie legate alla classe di concorso insieme alla conoscenza di una lingua straniera europea (è richiesto il raggiungimento del livello B2). Il colloquio vaglia anche il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Sarà un decreto del ministero dell'Istruzione a stabilire i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili (in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo).

Sarà dato valore al titolo di dottore di ricerca, al possesso di abilitazione specifica, al superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione.

Soppresso il concorso per docenti non abilitati

Viene soppresso il concorso in forma semplificata che il Dlgs 59 del 2017 riservava a docenti non abilitati, che avessero svolto un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti all'indizione delle prove. Per tali soggetti si prevede ora, in sede di prima applicazione, una riserva del 10% dei posti nel concorso ordinario, al quale, inoltre, potranno partecipare per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno, anche senza il requisito relativo ai 24 crediti formativi specifici.

di Mariagrazia Barletta

LEGGE DI BILANCIO 2019

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