Gli onorari a vacazione devono essere commisurati non al tempo presumibile, ma a quello effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con sentenza numero 7636 del 2019.
«Ai fini della liquidazione del compenso al Ctu, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio», si legge nella sentenza. Oggetto della sentenza è il metodo di calcolo del compenso del Ctu in una causa di responsabilità medica, ma il principio ribadito dalla Cassazione vale per tutte le tipologie di consulenze tecniche d'ufficio.
Corte di Cassazione, sentenza 7636 del 2019
Nel caso esaminato, il giudice dell'opposizione «andando al di là della richiesta della stessa Ctu», aveva «liquidato in favore di quest'ultima un compenso computato a vacazioni rapportandolo, però, al ritenuto - a suo avviso - tempo necessario per l'esecuzione del mandato peritale (corrispondente a 1140 vacazioni) anziché al tempo effettivamente occorso e, quindi, impiegato per lo svolgimento dell'incarico (come, per l'appunto, sancisce il comma primo del citato art. 4 della 1. n. 319/1980), che avrebbe, pertanto, condotto al riconoscimento di un importo minore a vantaggio della Ctu», si legge ancora nella sentenza.
Inoltre, la consulente tecnica di ufficio era stata nominata in via esclusiva, con autorizzazione ad avvalersi eventualmente di uno specialista del settore di indagine. Qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare il Ctu ad avvalersi di uno o più soggetti per l'espletamento di indagini specialistiche, per la liquidazione dell'onorario - afferma la Cassazione - trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 56 del Dpr 115 del 2002 che riguarda l'incarico autonomo; l'onorario non può, invece, essere quantificato considerando i principi di calcolo previsti per l'incarico collegiale (art. 53 del Dpr 115 del 2002).
di Mariagrazia Barletta
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