Ritorna il regolamento attuativo del Codice degli appalti. Diventa obbligatorio il documento delle alternative progettuali nei concorsi di progettazione e di idee. L'anticipazione del 20 per cento del prezzo del contratto di appalto si estende anche ai professionisti. Torna l'incentivo del 2 per cento per la progettazione interna alla Pa.
Il decreto cosiddetto "Sblocca cantieri" riscrive una buona parte del Codice degli appalti (Dlgs 50 del 2016). Molte le novità di rilievo per i professionisti. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 19 aprile.
aggiornamento 10.06.2019
Lo Sblocca-cantieri in Gazzetta ufficiale: le novità in "pillole" e tutti gli approfondimenti
Il testo del Decreto legge Sblocca cantieri
indice dei contenuti
- Il regolamento d'attuazione manda in soffitta le linee guida dell'Anac
- Manutenzione ordinaria e straordinaria senza esecutivo
- Documento di fattibilità delle alternative progettuali
- Torna l'incentivo alla progettazione per i tecnici delle stazioni appaltanti
- Esclusioni e ammissioni: decade l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti
- Anticipazione del 20 per cento del valore del contratto anche per i professionisti
- Lavori: soglia per il ricorso alla procedura negoziata a 200mila euro
- Documento di gara unico europeo (Dgue)
- Viene meno l'obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere a centrali di committenza
- Offerta economicamente più vantaggiosa se c'è contenuto tecnologico e innovativo
- Nei contratti sottosoglia il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo
- Appalto integrato e requisiti del progettista
- Rafforzato l'appalto integrato per progetti approvati entro il 2020
- Commissari di gara, accolta la richiesta di modifica di Cantone
- Cause di esclusione, spunta il mancato pagamento di imposte, tasse e contributi
- Abolito il tetto del 30 per cento per l'offerta economica
- Subappalto nel limite del 50 per cento dell'importo
- Lavori aggiudicati con la formula del contraente generale: abolito l'albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori
- Affidamento diretto dei lavori, cancellata la deroga introdotta dalla legge di Bilancio 2019
Il regolamento d'attuazione manda in soffitta le linee guida dell'Anac
Si torna al regolamento di attuazione del Codice degli appalti che dovrà essere adottato su proposta del ministero dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alcune linee guida dell'Anac convivranno con il regolamento.
Sarà il regolamento a dettare disposizioni anche riguardo a nodi ancora in sospeso, come la definizione dei contenuti dei tre livelli di progettazione e i requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Manutenzione ordinaria e straordinaria senza esecutivo
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere eseguiti senza l'elaborazione dell'esecutivo e possono essere affidati sulla base del progetto definitivo che dovrà contenere, tra l'altro, anche il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione dei costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso. Fanno eccezione (dunque richiedono l'esecutivo) gli interventi di manutenzione straordinaria che «prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti».
Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico e per i concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità deve essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali. Sarà il regolamento unico a definire i contenuti di tale documento.
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Torna l'incentivo alla progettazione per i tecnici delle stazioni appaltanti
Con una modifica all'articolo 133 del Codice (DLgs 50 del 2016), si torna all'incentivo del 2 per cento per la progettazione in house. Più nel dettaglio cambiano le attività tecniche, svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti, che possono essere coperte dall'apposito fondo in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono far confluire risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
Vengono incluse nell'incentivo le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, mentre vengono escluse quelle di programmazione della spesa per investimenti, e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.
Esclusioni e ammissioni: decade l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti
Viene meno l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalle procedure di affidamento e le ammissioni, scaturite dall'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Anticipazione del 20 per cento del valore del contratto anche per i professionisti
L'anticipazione all'appaltatore del 20 per cento del valore del contratto di appalto, prima prevista per i soli appalti di lavori, viene estesa a tutte le prestazioni, dunque si allarga anche alle gare di servizi.
Lavori: soglia per il ricorso alla procedura negoziata a 200mila euro
Per le gare di lavori passa da 150.000 a 200.000 euro la soglia entro la quale è possibile far ricorso alla procedura negoziata, mentre il numero di operatori da invitare scende da dieci a tre. Per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie comunitarie la scelta del contraente deve invece passare per un gara a procedura aperta.
Documento di gara unico europeo (Dgue)
In alternativa al Documento di gara unico europeo (Dgue), i soggetti che gestiscono mercati elettronici o sistemi dinamici di acquisizione per lavori, servizi e forniture, possono predisporre dei formulari standard attraverso i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti (articolo 80 del Codice) o altre informazioni necessarie all'ammissione alla procedura. «Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il Dgue per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».
Viene meno l'obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere a centrali di committenza
Per i comuni non capoluogo di provincia viene meno l'obbligo, per l'indizione di una gara, di ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, unioni di comuni, o di associarsi in centrali di committenza.
Offerta economicamente più vantaggiosa se c'è contenuto tecnologico e innovativo
Viene stabilito che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti di servizi (e le forniture) di importo pari o superiore a 40mila euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Nei contratti sottosoglia il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo
Si torna a dare maggior spazio al criterio del prezzo più basso. Gli appalti di lavori, che sono al di sotto delle soglie comunitarie, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo oppure, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore a 40.000 euro, continuano ad essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Appalto integrato e requisiti del progettista
In caso di appalto integrato i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto Codice. Tali requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli. Inoltre, «le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione».
«Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato».
Rafforzato l'appalto integrato per progetti approvati entro il 2020
Il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori «non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti». Il progettista incaricato dell'esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.
Commissari di gara, accolta la richiesta di modifica di Cantone
Il Dl recepisce la richiesta di modifica al Codice avanzata dal presidente dell'Anac che lo scorso gennaio aveva scritto a Governo e Parlamento. Cantone aveva sollecitato un intervento affinché potesse essere governata una situazione che prevedeva si sarebbe verificata all'attivazione dell'Albo nazionale dei commissari di gara: ossia che le stazioni appaltanti potessero scontrarsi con casi di indisponibilità o insufficiente presenza di esperti iscritti.
Ora il Dl stabilisce che, in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo, «la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze».
Va ricordato che l'avvio dell'Albo dei commissari di gara è stato prorogato al 14 luglio (si veda l'articolo Albo dei commissari di gara: Cantone ne rinvia l'avvio di altri 90 giorni).
Cause di esclusione, spunta il mancato pagamento di imposte, tasse e contributi
Con una modifica all'articolo 80 sui motivi di esclusione, si stabilisce che «un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati».
Abolito il tetto del 30 per cento per l'offerta economica
Viene abolito il tetto del 30 per cento da attribuire al punteggio economico quando il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Subappalto nel limite del 50 per cento dell'importo
La soglia entro cui poter ricorrere al subappalto sale dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto.
Lavori aggiudicati con la formula del contraente generale: abolito l'albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori
Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, era stata prevista dal Codice l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. Il Dl cancella i commi dell'articolo 196 che ne prevedevano l'istituzione.
Affidamento diretto dei lavori, cancellata la deroga introdotta dalla legge di Bilancio 2019
Viene cancellata una deroga al Codice dei contratti introdotta dall'ultima legge di Bilancio e valida fino al 31 dicembre 2019. La legge di Bilancio aveva stabilito che fino a tale data, per importi compresi tra 40mila e 150mila euro, si poteva procedere all'affidamento diretto di lavori, previa consultazione di tre operatori. Per tutto il 2019 era stata introdotta inoltre la possibilità di applicare la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150mila a 350mila euro (anche questa previsione viene cancellata).
Più nel dettaglio, l'annullamento della deroga si applica «alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».
di Mariagrazia Barletta
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