La trasmissione all'Enea dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano anche un risparmio energetico è un adempimento obbligatorio per chi intende usufruire del bonus del 50 per cento, ma la mancata o tardiva trasmissione di tali dati non determina la perdita del diritto alla detrazione fiscale, né sono previste sanzioni per gli inadempienti. È quanto scritto nero su bianco nella risoluzione 46/E dell'Agenzia delle Entrate.
Il riferimento è alla "nuova" incombenza introdotta dalla legge di Bilancio 2018, che ha stabilito l'obbligo di invio all'Enea, per via telematica, di alcuni dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla detrazione fiscale del 50 per cento. Si tratta di informazioni che servono all'Agenzia per effettuare un monitoraggio e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione incentivati.
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Lo scadenzario per i lavori del 2018
«Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati, l'Enea, d'intesa con il ministero dello Sviluppo economico e con l'Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni», viene ricordato nella risoluzione.
L'Agenzia delle Entrate ricorda poi anche le scadenze per il 2018: «Atteso che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data. Successivamente, per tener conto delle richieste degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, il ministero dello Sviluppo economico ha dato mandato all'Enea di pubblicare un avviso sul sito finalizzato a concedere ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l'anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019».
La trasmissione dei dati - viene ricordato - riguarda «gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico».
«È prevista, inoltre, la trasmissione delle informazioni relative all'acquisto nel 2018 di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni) sempreché collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017».
IL TESTO
Risoluzione 46/E dell'Agenzia delle Entrate
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