Nelle gare d'appalto, la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo. Inoltre, la stazione appaltante non può richiedere - pena l'esclusione del concorrente - la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell'offerta. È quanto afferma - in sintesi - l'Anac nella delibera 276 del 2019 in risposta ad una istanza di precontenzioso avanzata da una società che riteneva di essere stata illegittimamente esclusa da una gara indetta da Roma Capitale. Istanza alla quale ha poi aderito anche Roma Capitale (Municipio XI).
La società era stata esclusa all'esito delle integrazioni documentali presentate in sede di soccorso istruttorio, per aver trasmesso la copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale senza rispettare le disposizioni del disciplinare di gara, che prevedeva che il documento fosse «debitamente sottoscritto e timbrato su ogni pagina dal/i titolare/i, o dal/i legale rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma dal titolare/i"».
Le conclusioni dell'Anticorruzione
L'Anac - richiamando alcune pronunce del Tar Lazio e del Consiglio di Stato - afferma che «la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo (ex multis: TAR Calabria, Sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291) e che la sottoscrizione del relativo file ".p7m", regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES, è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore».
Inoltre, si legge nella delibera: «Nel rispetto del principio della tassatività delle cause di esclusione, attualmente sancito dall'art. 83, comma 8, del d. lgs. 50/2016, nonché dei princìpi della massima partecipazione, di non aggravamento del procedimento e di proporzionalità, non è legittima la richiesta della lex specialis di gara che preveda - pena l'esclusione - la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell'offerta».
Se la gara, inoltre, si svolge tramite piattaforma telematica (nel caso in questione era stata impiegata la piattaforma Mepa di Consip Spa) «l'apposizione della firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente». Nel caso specifico, conclude l'Anticorruzione, dando ragione alla società: «La singola sottoscrizione digitale del Protocollo di Integrità costituisce misura equivalente rispetto alle richiamate prescrizioni del bando di gara».
di Mariagrazia Barletta
pubblicato il: