Per lavori su parti comuni, il singolo condomino può fruire del bonus ristrutturazioni calcolando la detrazione fiscale (attualmente fissata al 50 per cento) sul totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base alla quota condominiale. Ovviamente, bisogna sempre confrontarsi con il limite di spesa che attualmente è fissato in 96mila euro per unità immobiliare. È questa - in estrema sintesi - la conclusione a cui giunge una risposta dell'Agenzia dell'Entrate sollecitata da un contribuente.
Il fatto
Un contribuente ha presentato alle Entrate un'istanza di interpello, in quanto, alla compilazione del 730 aveva ricevuto pareri discordanti sulla possibilità di applicare il bonus ristrutturazioni sull'intera spesa sostenuta o sul 50 per cento dell'importo finale dei lavori. L'istante, infatti, proprietario di una casa bifamiliare di cui ha uso esclusivo del lastrico solare, aveva eseguito lavori di ripristino della copertura, facendosi carico dell'intera spesa.
Agenzia delle Entrate, risposta 219 del 2019
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate richiama l'articolo 1123 del codice civile, secondo il quale «Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione».
Per la ripartizione delle spese del lastrico solare, il riferimento è all'articolo 1126 del codice civile. «Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno», sancisce l'articolo 1126.
«Tale criterio di ripartizione - si legge nella risposta all'interpello - si ritiene possa essere superato nel caso in esame in cui, in conformità al citato art. 1123 del codice civile, l'altro condomino dell'unità bifamiliare, con dichiarazione scritta, ha permesso l'esecuzione dei lavori e il sostenimento delle relative spese da parte dell'istante, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali».
«Pertanto, il contribuente, nel presupposto che siano rispettate le condizioni richieste dalla normativa che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con riguardo alla parte comune condominiale, avrà diritto a fruire della detrazione in esame per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base alla quota condominiale, comunque entro il limite massimo attualmente previsto di euro 96.000».
«In altri termini - concludono alle Entrate -, per i lavori condominiali il condomino istante può sfruttare interamente il limite di spesa previsto per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili all'altra unità immobiliare facente parte del medesimo condominio».
di Mariagrazia Barletta
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