Le detrazioni spettanti per i lavori di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico possono essere convertite in sconto in fattura, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento. L'Agenzia delle Entrate ha reso operativo quanto disposto con il decreto Crescita, che ha introdotto questa nuova modalità di fruizione per le due tipologie di bonus edilizi.
Si veda anche:
• Regime forfettario: l'Agenzia delle Entrate spiega come cedere l'ecobonus ai fornitori
Le novità introdotte con il Dl Crescita, ora operative
Sia per gli interventi di riqualificazione energetica che per quelli volti alla riduzione del rischio sismico, viene introdotta la possibilità, da parte del soggetto beneficiario, di scegliere se usufruire della detrazione fiscale spettante o se ottenere un contributo, di importo pari alla detrazione di cui si ha diritto, sotto forma di sconto da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi. Tale sconto, che si concretizza in un anticipo da parte del fornitore, viene poi a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
I fornitori che hanno effettuato l'intervento possono a loro volta cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi (viene però esclusa la possibilità di cessione ulteriore da parte di questi ultimi). È esclusa in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.
Gli interventi che possono godere dello sconto
Possono beneficiare dell'opzione "sconto in fattura" gli interventi effcientamento energetico, tra questi anche l'acquisto e posa in opera di finestre, di schermature solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
L'opzione vale anche per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Inoltre è applicabile anche in caso di esecuzione di misure antisismiche che beneficiano del sismabonus.
Sismabonus acquisti
Gode di regole "proprie" il cosiddetto "sismabonus acquisti", ossia la detrazione spettante a chi acquista unità immobiliari derivanti da operazioni di demolizione e ricostruzione volte alla riduzione del rischio sismico. In questo caso il corrispondente credito può essere ceduto alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni. È in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari.
Come comunicare l'opzione
I contribuenti, che intendono avvalersi della cessione della detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, devono comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata agli uffici dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modulo (allegato al provvedimento 660057/ 2019 delle Entrate). Tale modulo può essere inviato agli uffici dell'Agenzia delle Entrate anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento d'identità.
La comunicazione dell'opzione può essere effettuata a decorrere dal 16 ottobre 2019.
I contenuti della comunicazione
Bisogna essere attenti alle informazioni da fornire. La comunicazione, per essere considerata ammissibile, deve contenere le seguenti informazioni:
- denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- tipologia di intervento effettuato;
- importo complessivo della spesa sostenuta;
- anno di sostenimento della spesa;
- importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
- denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- data in cui è stata esercitata l'opzione;
- assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.
Il pagamento tramite bonifico
Ad eccezione del sismabonus riservato agli acquirenti di unità immobiliari derivanti da operazioni di demolizione e ricostruzione volte alla riduzione del rischio sismico, chi intende beneficiare dello sconto in fattura deve pagare le spese per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, oppure, il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
Come si calcola lo sconto
Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
«In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi», si legge nel provvedimento delle Entrate.
Il fornitore deve confermare l'esercizio dell'opzione
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.
A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere trasferita agli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
di Mariagrazia Barletta
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