Per la realizzazione dei muri perimetrali di recinzione occorre il rilascio del permesso di costruire se, in riferimento alla struttura del manufatto e all'estensione dell'area su cui il muro insiste, si va a modificare l'assetto del territorio. In tal caso, infatti, l'intervento rientra tra quelli di nuova costruzione. Ad affermarlo è la sentenza della Corte di Cassazione numero 2996 del 2019, ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Ma c'è di più: se il muro va a cingere un fondo agricolo, modificando «l'assetto urbanistico del territorio per struttura ed estensione» serve comunque il permesso di costruire, e ciò vale anche se all'interno del fondo non vi è alcun edificio adibito ad abitazione. Vale cioè anche se il muro di recinzione non può essere ritenuto pertinenza di un edificio.
Il fatto
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso per violazioni edilizie, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Palermo. Gli imputati - secondo i giudici di merito - avevano realizzato in assenza di permesso di costruire: una piscina interrata scoperta; muri perimetrali di recinzione in parte in cemento armato e in parte in legno, con inferriata metallica, per una lunghezza complessiva pari a 113,59 metri; un piazzale esterno in battuto di cemento a stampo e spazi ricavati per le aiuole. Opere che sarebbero state realizzate a servizio di un fabbricato abusivo per il quale era stata avanzata istanza di condono.
A nulla è valso il richiamo alla legge regionale della Sicilia numero 16 del 2016 avanzato dai difensori degli imputati, in quanto questa «consente di realizzare senza preventivo titolo abilitativo recinzioni di altezza non superiore a 1,70 metri», mentre il muro perimetrale oggetto della sentenza «presenta tratti di altezza pari a 1,84 metri». Inoltre - aggiungono i giudici della Suprema Corte - «la astratta condonabilità del fabbricato principale non esclude la illiceità dei lavori per i quali è stata pronunciata condanna». Tra l'altro - viene specificato nella sentenza - le opere realizzate in assenza di permesso di costruire dagli imputati «sono collegate ad un edificio non condonabile, perché realizzato in contrasto con la destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale del Comune».
Le opere in contrasto con il Prg non possono mai essere considerate "attività libera"
La pronuncia ricorda anche un altro importante principio: l'attività di edilizia libera, non soggetta cioè ad alcun titolo abilitativo (articolo 6 del Tu Edilizia), «non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici».
di Mariagrazia Barletta
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