Con la legge contenente misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello scorso 12 agosto, è entrata in vigore la proroga per l'adeguamento delle scuole pubbliche alla normativa di prevenzione incendi. Le scuole andranno adeguate entro il 31 dicembre 2021.
L'articolo della legge (numero 81 del 2019) contenente la proroga è il 4-bis, che introduce anche un ulteriore differimento che va a incidere sul piano in fasi per la "messa a norma" degli asili nido. Questi ultimi potranno terminare il primo ciclo di adeguamento previsto dalla regola tecnica verticale (Decreto del ministero dell'Interno del 16 luglio 2014) entro il 31 dicembre 2019.
Piano straordinario da 98 milioni per l'adeguamento antincendio delle scuole
L'articolo 4-bis predispone anche un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, per l'attuazione del quale si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse da assegnare al ministero dell'Istruzione. La definizione del piano straordinario è demandata ad un decreto del ministro dell'Istruzione, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata.
Un Dm del Viminale per stabilire le scadenze dell'adeguamento in fasi
Spetta inoltre al ministero dell'Interno, di concerto con il Miur, definire (tramite Dm) misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento delle scuole. Tale provvedimento dovrà inoltre prevedere scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento in fasi successive, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021.
Per l'emanazione di entrambi i decreti attuativi del piano straordinario la legge non fissa alcun termine.
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